La valutazione degli apprendimenti e del comportamento
di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola
In quali casi è prevista la non ammissione alla classe successiva e agli esami finali.
Fra tutte le novità introdotte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nella scuola, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento è stata uno degli argomenti su cui si è intervenuto maggiormente e che interessa tutti gli ordini e gradi di scuola.
Scuola primaria
Con le modifiche introdotte al decreto n° 62 del 2017 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti e del comportamento tenuto, con una finalità formativa e educativa.
Non ammissione alla classe successiva
Nel processo di valutazione degli alunni e delle alunne della scuola primaria i docenti della classe in sede di scrutinio, all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati motivi.
Scuola secondaria di primo grado
La valutazione degli apprendimenti nella scuola secondaria di primo grado, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
Non ammissione alla classe successiva
Il consiglio di classe, nel valutare gli alunni e le alunne, delibera la non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato, conclusivi del primo ciclo, qualora dovesse riscontrare:
• Una valutazione inferiore a sei, in quattro o più discipline di studio;
• La mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale previsto, salvo deroghe motivate;
• Un Voto di condotta inferiore a 6/10.
Scuola secondaria di secondo grado
La valutazione nella scuola secondaria di secondo grado, fatta dal consiglio di classe, ha la finalità di accertare l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze delle studentesse e degli studenti.
Sono ammessi alla classe successiva e agli esami di maturità, gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono:
• Una votazione di almeno sei decimi in ciascuna disciplina;
• Un voto in condotta non inferiore a sei decimi;
• Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale previsto, salvo deroghe motivate (es. gravi motivi di salute).
Non ammissione alla classe successiva
Le studentesse e gli studenti non sono ammessi alla classe successiva e agli esami di maturità, su delibera del consiglio di classe nei seguenti casi:
- Votazione insufficiente in quattro o più discipline, fermo restante che il giudizio può restare sospeso in caso d’insufficienza in meno di quattro discipline;
- Non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale previsto, salvo deroghe motivate (es. gravi motivi di salute);
- Aver riportato un voto in condotta inferiore a sei decimi.
Nel caso di sospensione del giudizio
Il consiglio di classe, nel caso di giudizio sospeso di ammissione alla classe successiva, procede alla formulazione del giudizio finale a conclusione degli interventi didattici programmati e dopo aver accertato il recuperodelle carenze rilevate.
Esame di maturità
Per le studentesse e gli studenti che frequentano il quinto anno, l’ammissione agli esami di maturità oltre alla sufficienza in tutte le discipline di studio, sono previsti i seguenti requisiti:
- Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
- Partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI
- Svolgimento delle attività di scuola lavoro (ex PCTO) secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.
- Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
- Un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Eccezionalmente, il consiglio di classe, può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame di maturità per le studentesse e gli studenti che dovessero avere una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina.
Valutazione del comportamento
In merito alla valutazione del comportamento, è previsto che con un voto pari a sei decimi, su indicazione del consiglio di classe, lo studente, sviluppi un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da discutere durante la prova orale degli esami di maturità; mentre se la valutazione del comportamento dovesse essere inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di maturità.