La malattia del figlio è soggetta a visita fiscale?
La Tecnica della scuola
Ai congedi per figli/e fino a tre anni di età non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
In caso di assenza per malattia, il dipendente deve restare a disposizione presso la propria abitazione negli orari stabiliti dalla normativa, per consentire consentire la verifica della reale incapacità lavorativa temporanea.
Questo vale anche per il personale docente e ATA.
Le cosiddette fasce di reperibilità sono fissate, per tutti i giorni indicati nel certificato medico (compresi sabato, domenica e giorni festivi), dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Ma cosa succede se si è in congedo per assistere un figlio ammalato?
Secondo quanto riportato dalla guida della CGIL, dal titolo Guida Inca e Cgil “Genitori che lavorano”, sia nel pubblico che nel privato, ai congedi per malattia del figlio/a non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Il bambino malato non può essere sottoposto a visita fiscale, né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.
Congedi per figli/e fino a tre anni di età
I genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati hanno il diritto a un congedo senza limiti temporali per malattia del figlio/a fino a tre anni di età. Le patologie del minore devono essere certificate da un medico del Servizio Sanitario nazionale e non influisce la gravità della patologia stessa. Com’è noto, infatti, i bambini fino ai tre anni sono soggetti ad una morbilità frequente.
I genitori possono scegliere di stare vicino al figlio malato per il periodo della prognosi, ma mai insieme, solo alternandosi. Ogni figlio ha diritto al proprio congedo di malattia: tanti figli, tanti congedi.