Infortunio in gita scolastica: chi paga i danni?
di Andrea Carlino, Orizzonte Scuola
La sentenza del Tribunale distingue tra responsabilità della scuola e del comune proprietario del sito visitato.
Il Tribunale di L’Aquila ha stabilito, con la sentenza n.223/2026, pubblicata lo scorso 11 febbraio, quando la scuola è responsabile di un infortunio durante una gita scolastica e quando lo è invece l’ente proprietario del luogo visitato.
La sentenza chiarisce quali tutele spettano ai docenti che organizzano uscite didattiche e stabilisce regole precise sulla vigilanza degli studenti. La vicenda riguarda uno studente di undici anni colpito da un masso durante una visita al Teatro Romano di Teramo il 25 maggio 2022.
Quando la scuola risponde degli incidenti agli studenti
La legge prevede che la scuola debba proteggere gli alunni durante le attività didattiche secondo l’articolo 1218 del Codice civile. Quando uno studente si iscrive, la scuola assume l’obbligo di vigilare sulla sua sicurezza per tutto il tempo delle lezioni e delle uscite. Gli insegnanti devono adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare situazioni pericolose, tenendo conto dell’età e della maturità dei ragazzi.
La giurisprudenza richiede agli insegnanti una diligenza superiore rispetto a una persona comune, chiamata “diligenza qualificata”. Se succede un incidente, la scuola deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenirlo oppure che l’evento era impossibile da evitare. La Cassazione ha applicato alle scuole la “responsabilità da contatto sociale”, un principio nato per i medici: quando uno studente frequenta la scuola nasce un rapporto simile a un contratto, che obbliga l’istituto a proteggerlo.
Nel caso esaminato dal Tribunale di L’Aquila, le insegnanti avevano portato la classe al Teatro Romano per il progetto didattico “Raccontiamo Teramo”. Le docenti avevano ottenuto l’autorizzazione dall’operatore del museo comunale e avevano fatto un sopralluogo preventivo per verificare le condizioni di sicurezza. Durante la visita gli studenti stavano ascoltando la spiegazione quando un grosso masso si è ribaltato colpendo un bambino al piede. Le insegnanti sono intervenute subito per soccorrerlo e liberare l’arto.
Il giudice ha assolto la scuola perché le docenti avevano agito correttamente: avevano verificato l’assenza di cartelli di pericolo, avevano chiesto il permesso di entrare e stavano sorvegliando gli studenti nel momento dell’incidente. Secondo la sentenza, “un debitore diligente nelle medesime circostanze di tempo e di luogo non avrebbe potuto adempiere” e proteggere il minore dall’evento.
Come funziona la responsabilità del custode di un bene pubblico
L’articolo 2051 del Codice civile stabilisce che chi ha la custodia di un bene risponde automaticamente dei danni causati da quella cosa. Questa responsabilità si chiama “oggettiva” perché scatta anche se il custode si è comportato bene: basta dimostrare che il danno è stato causato dalla cosa custodita. L’ente proprietario può difendersi solo provando il “caso fortuito”, cioè un evento imprevedibile e inevitabile. Se resta un dubbio sulle cause dell’incidente, la responsabilità ricade comunque sul custode. La Cassazione distingue i pericoli legati alla struttura del bene da quelli causati dagli utenti o da eventi improvvisi.
Nel primo caso è più difficile per il proprietario dimostrare di non avere colpe. Il Tribunale di L’Aquila ha condannato il comune di Teramo perché custodiva il Teatro Romano dove è avvenuto l’incidente. Il comune non è riuscito a dimostrare che lo studente o altri ragazzi avessero comportamenti pericolosi o che stessero saltando sulle rovine. I testimoni hanno confermato che i bambini stavano fermi ad ascoltare la lezione e che mancavano cartelli di divieto di accesso. La consulenza medica ha accertato un’invalidità temporanea dello studente: 15 giorni totale, 15 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 45 giorni al 25%.
Applicando le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, il giudice ha calcolato un risarcimento di 5.462,50 euro per il danno biologico. A questa somma si aggiungono 519,97 euro per le spese mediche documentate e 350 euro per la consulenza tecnica. Il totale ammonta a 6.332,47 euro, con rivalutazione e interessi dalla data dell’incidente.
Quali precauzioni devono prendere i docenti nelle uscite didattiche
La responsabilità della scuola non copre i difetti strutturali del bene pubblico usato per l’attività didattica quando l’ente proprietario ha autorizzato l’accesso. Gli insegnanti devono fare sopralluoghi preventivi, ottenere i permessi dalle autorità competenti e verificare che non ci siano divieti segnalati. La sentenza conferma che queste cautele soddisfano l’obbligo di vigilanza richiesto dalla legge.
Il giudice ha sottolineato che l’incidente si sarebbe evitato solo impedendo l’ingresso al teatro, scelta incompatibile con le autorizzazioni ricevute e con gli obiettivi dell’attività prevista nel programma scolastico. L’istituto aveva collaborato con il comune per organizzare il progetto “Raccontiamo Teramo” e gli studenti dovevano realizzare una mini-guida dell’anfiteatro.

