Infortuni dei docenti e risarcimento
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
Infortuni degli insegnanti prima di entrare in classe,
in ora buca o all’uscita da scuola, dovranno essere risarciti. Il rischio elettivo.
Il docente che durante un’ora buca sosta a scuola per riprendere il servizio nell’ora successiva, se in questo frangente si infortuna dovrà comunque essere risarcito dall’INAIL. Stessa cosa accade se il docente si infortunia mentre sta per entrare in classe o, come spesso accade, mentre si scendono le scale durante lo sfollamento dell’uscita dalla scuola degli studenti e degli insegnanti. In tutti questi casi il docente infortunato viene risarcito del danno dall’Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni nel Lavoro.
Infortuni e risarcimenti
È utile sapere che il D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965, all’art. 4 comma 5, stabilisce che sono assicurati all’INAIL «gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro».
Ai sensi dell’art. 1 comma 1 del medesimo DPR, la tutela assicurativa è obbligatoria per le persone «le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti».
Da quando le scuole hanno le lavagne interattive, da quando è diventato obbligatorio il registro elettronico, tutti gli insegnanti hanno diritto alla copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro. Per cui ogni infortunio dovrà essere risarcito dall’INAIL.
È importante sottolineare che l’assicurazione INAIL tutela i lavoratori della scuola anche per gli infortuni che accadono nel tragitto casa-scuola, utilizzando mezzi che non vadano a determinare rischi elettivi.
Rischio elettivo
Per quanto riguard ail mezzo da usare per raggiungere da casa il luogo di lavoro, bisogna fare delle attente riflessioni. Se doveste scegliere di raggiungere la sede di servizio in moto, quando l’Istituto dove insegnate poteva essere raggiunto, comodamente e senza alcun rischio, a piedi, e nel tragitto casa-scuola accade un incidente che causa il vostro infortunio, non vi tocca, da parte dell’Inail , nessun tipo di risarcimento. Nulla vi è dovuto, per una questione che viene in gergo definita rischio elettivo.
Ma cosa è il rischio elettivo? Il rischio elettivo si caratterizza dall’atto colpevole del lavoratore, e cioè dall’atto volontario posto in essere con imprudenza, negligenza o imperizia, rappresenta l’unico limite in grado di escludere l’occasione di lavoro e, dunque, l’indennizzo per infortunio dell’evento dannoso.
La Corte di Cassazione che con la sentenza n. 6725 del 18/03/2013 ha confermato la decisione della Corte d’Appello la quale, nel caso specifico di un lavoratore, che mentre si recava al lavoro in moto, era coinvolto in un incidente stradale che lo vedeva infortunarsi ad una gamba , aveva ritenuto l’insussistenza della stretta necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, fatte ovviamente tutte le dovute considerazioni sugli orari di servizio dell’infortunato e gli orari dei relativi mezzi pubblici di trasporto tra la casa e il luogo di lavoro del malcapitato e aveva sentenziato che la scelta del ricorrente di usare il mezzo privato non fosse necessitata, perché la distanza tra l’abitazione del dipendente e il luogo di lavoro era di soli 2 km, distanza percorribile volendo anche a piedi. Quindi questa sentenza della Corte di Cassazione è importante , perché puntualizza che la scelta arbitraria del lavoratore di preferire la moto ad altre soluzioni, più prudenti e sicuramente meno pericolose, è configurabile come un “rischio elettivo” ed è pertanto esclude il risarcimento Inail del docente causa infortunio in itinere.
Prima di entrare in classe e all’uscita
Comunque l’infortunio del docente deve essere risarcito in ogni caso anche se avviene poco prima di entrare in classe oppure durante un ora buca o ancora se dovesse avvenire nella fase di uscita dalla scuola.
Come abbiamo suddetto, negli orari di entrata e uscita, durante il tempo necessario di percorrenza casa-scuola o scuola-casa, se il docente non ha adottato rischi di carattere elettivo, ha diritto al risarcimento come se si trovasse in servizio.