Il periodo di comporto per malattia per i docenti

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola

Il docente ha diritto di assentarsi dal lavoro per motivi di salute fino a un massimo di 18 mesi in un triennio, con diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione.

 

L’assenza per motivi di salute è un diritto garantito dalla Costituzione al fine di tutelare la salute di tutti i lavoratori, ed è regolato dai relativi contratti nazionali di categoria.

 

Assenza per malattia prevista

Il personale docente ha diritto di assentarsi dal lavoro per motivi di salute fino a un massimo di 18 mesi in un triennio, con diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione in misura diversa in relazione al tempo previsto dal contratto. Superati i 18 mesi, al lavoratore, che ne faccia richiesta, può essere concesso un altro periodo di 18 mesi per motivi di salute particolarmente gravi.

Periodo di comporto

I periodi di assenza per motivi di salute rientrano nel periodo di comporto nella misura in cui il datore di lavoro, nel nostro caso la pubblica amministrazione, non può licenziare. Fermo restante che nel comporto rientrano i giorni non lavorativi e le eventuali festività che cadano nel periodo della certificazione medica.

Retribuzione spettante

Per il periodo di assenza per malattia, al docente spetta la seguente retribuzione:

• Per i primi nove mesi di assenza spetta l’intera retribuzione;
• Per i successivi tre mesi spetta il 90% della retribuzione;
• Per i successivi sei mesi spetta il 50% della retribuzione.

Nel caso di situazioni particolarmente gravi, l’assenza dei secondi 18 mesi da diritto alla conservazione del posto senza retribuzione.

Ritenuta prevista per legge

Per l’assenza per malattia fino a 10 giorni, si applica una trattenuta per tutte le voci stipendiali fisse e continue, oltre che su eventuali trattamenti accessori.

Quando non è prevista la ritenuta

Per l’assenza per malattia del personale docente non è prevista alcuna ritenuta, anche se calcolata nel periodo di comporto nei seguenti casi;

• Ricovero ospedaliero (in strutture pubbliche o private);
• Day hospital;
• Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
• Infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
• causa di servizio;
• Visite specialistiche di controllo legate a gravi patologie;
• Periodi di convalescenza successivi a ricoveri o interventi effettuati in day hospital.

Procedura

L’assenza dal lavoro va comunicata, tranne eccezionali casi di emergenza, al dirigente scolastico della scuola, dove il dipendente presta servizio, non oltre l’inizio dell’attività lavorativa del giorno in cui essa si verifica; lo stesso va fatto per l’eventuale continuazione dell’assenza.

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