I permessi brevi per i docenti

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola

Permessi brevi per i docenti, sono proporzionali alle ore settimanali di insegnamento.
La normativa, il recupero e la contrattazione d’istituto.

 

Quando un docente ha necessità di avere dei permessi orari per motivi personali, una formula molto utilizzata e anche molto comoda, potrebbe essere quella di fruire di permessi brevi da recuperare entro i due mesi lavorativi successivi. Questa tipologia di permessi è regolata dall’art.16 del contratto collettivo nazionale scuola del periodo 2006/2009, che ancora oggi oggi è vigente.

Normativa sui permessi brevi dei docenti

Il numero di ore di permessi breve è commisurato al numero di ore settimanali d’ insegnamento, come previsto dall’art.16 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009.
Questo significa che se un docente svolge 18 ore settimanali d’insegnamento, ha diritto in un anno scolastico a massimo 18 ore di permessi brevi. Bisogna sottolineare che il permesso breve richiesto in una data giornata, non può eccedere mai la metà dell’orario giornaliero del docente in quella giornata e non può comunque superare le due ore giornaliere. Questo significa che se un docente in una data giornata svolge tre ore di servizio, non può fruire più di un’ora di permesso breve, mentre se è impegnato per 4 o 5 ore di servizio, può richiedere fino al massimo di 2 ore di permesso breve. Bisogna anche sapere che queste ore di permesso sono prestate dall’Amministrazione al lavoratore che, entro i due mesi lavorativi successivi, dovrà restituirle alla scuola in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio della stessa scuola.

Bisogna sapere che il comma 3, dell’art.16, del CCNL scuola 2006/2009 dispone che entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Recupero dei permessi brevi

 

Quindi appare chiaro che se non ci sono condizioni migliorative nel Contratto Integrativo di Istituto, il docente può essere obbligato dal Ds a recuperare il permesso breve anche in più soluzioni e in due giornate in cui la docente fruisce del giorno libero settimanale.

Infine nel comma 4 dell’art.16 del contratto collettivo nazionale della scuola spiega che nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Contrattazione di Istituto e permessi brevi

Bisogna sapere che nella contrattazione di Istituto è possibile introdurre delle norme migliorative sui permessi brevi. Per esempio nel contratto di Istituto potrebbero essere introdotti dei vincoli al recupero dei permessi brevi, specificando che tali ore da recuperare non debbano essere recuperate nel giorno libero del docente.

Un’altra interessante idea da introdurre in contrattazione di Istituto, potrebbe essere quella di prevedere l’estensione dei permessi brevi pure per le attività funzionali all’insegnamento come le riunioni collegiali (collegi docenti e consigli di classe…). Capita infatti molto spesso che i docenti, presenti la mattina durante le attività di insegnamento, abbiamo l’esigenza di assentarsi per il Collegio docenti o per il Consiglio di classe. La contrattazione di Istituto potrebbe prevedere una norma di permesso breve da recuperare, tramite una banca delle ore da mettere a disposizione della scuola per eventuali assenze in un arco temporale da decidere proprio in contrattazione.

 

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