Guida ai permessi orari per esigenze personali
di Rosalia Cimino, la Scuola Oggi
Normativa, limiti e condizioni, recupero, valutazione della richiesta e ruolo del dirigente scolastico.
Nel sistema scolastico italiano il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) prevede, a favore di tutto il personale docente e ATA, la possibilità di assentarsi per brevi periodi senza interrompere l’intera giornata lavorativa.
I permessi orari per esigenze personali trovano fondamento in più disposizioni contrattuali e legislative, che ne definiscono limiti, modalità di fruizione, recupero e tutele.
Ecco una guida che illustra in modo organico l’ambito di applicazione, i vincoli temporali e le responsabilità della dirigenza, offrendo un quadro aggiornato e ottimizzato per i principali motori di ricerca.
SOMMARIO
Normativa di riferimento e ambito contrattuale
L’articolo 1, comma 10 del CCNL 2016-2018 conferma che, per tutto il personale docente ed educativo, rimangono applicabili le disposizioni del CCNL 2007 e di tutti gli altri contratti precedenti, purché non disapplicate e compatibili ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001.
In particolare, il CCNL 2006-2009 (art. 16) riconosce ai dipendenti della scuola, compresi i supplenti a tempo determinato, il diritto a permessi orari per motivi personali o familiari, che devono essere recuperati secondo le esigenze di servizio.
Il CCNL 2016-2018 ha quindi mantenuto in vita questo istituto sostituendo alcune norme, ma senza mutarne l’essenza: i permessi orari continuano a garantire ai lavoratori scolastici uno strumento di flessibilità, nel rispetto dei vincoli organizzativi.
Limiti di durata e condizioni di fruizione
Per il personale docente, i permessi orari non possono superare due unità orarie di lezione al giorno e, complessivamente, un monte ore annuo pari all’orario settimanale di insegnamento (ad esempio 18 ore per i docenti della scuola secondaria).
Il computo si riferisce all’unità minima della lezione, e ogni frazione inferiore a un’ora incide comunque come un’ora sul monte annuo.
Il personale ATA, invece, beneficia di un massimo di 36 ore di permesso all’anno scolastico, con un limite giornaliero pari alla metà dell’orario individuale di lavoro.
Le motivazioni alla base delle richieste possono riguardare qualunque esigenza individuale collegata al benessere del lavoratore, senza necessità di giustificazioni particolari, purché rispettino i vincoli temporali e non compromettano il regolare svolgimento del servizio.
Modalità di recupero e strumenti di controllo
Le ore non lavorate vanno recuperate entro due mesi lavorativi dalla fruizione del permesso.
Il personale docente può assolvere all’obbligo di recupero svolgendo supplenze o interventi didattici integrativi, di norma nella stessa classe di assegnazione; il personale ATA concorda i tempi di recupero con il DSGA, da effettuarsi preferibilmente nei giorni di servizio ordinari.
Se il recupero non avviene per cause imputabili al dipendente, è prevista una decurtazione proporzionale della retribuzione, calcolata sull’orario lordo, mentre resta esclusa in caso di impedimenti oggettivi quali malattia.
Valutazione formale della richiesta e ruolo del dirigente scolastico
La concessione del permesso orario non è un diritto soggettivo incondizionato, bensì subordinato alla verifica formale della domanda da parte del dirigente scolastico.
Tuttavia, il CCNL non attribuisce al dirigente alcuna discrezionalità sul merito delle motivazioni: questi deve limitarsi a un controllo di regolarità formale, senza esprimersi sulla natura delle esigenze personali o familiari esposte dal richiedente.
Per i docenti, il permesso è vincolato alla copertura della classe da parte di colleghi in servizio, mentre per il personale ATA il dirigente può acquisire il parere del DSGA e, in caso di diniego, è tenuto a fornire motivazione scritta specificando le esigenze di servizio.