Graduatorie ad Esaurimento (GaE): domanda dall’8 gennaio ore 12:00 al 22 gennaio. DECRETO, tabelle titoli e percentuali genere [LO SPECIALE]

da orizzonte scuola

GaE Graduatorie ad esaurimento: la domanda di aggiornamento, permanenza o reinserimento potrà essere presentata in modalità telematica alla sede territoriale dell’Ufficio Scolastico scelto dal 8 gennaio (dalle 12:00) al 22 gennaio (alle 23:59). Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, e possono essere utilizzate per: assunzioni a tempo indeterminato; supplenze annuali (31 agosto); supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Sommario

Normativa

Decreto ministeriale n. 247 del 10 dicembre 2025

Allegati

Allegato 1 – Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia
Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli di III e IV fascia
Allegato 3 – Tabella di valutazione dei titoli di strumento musicale
Allegato 3bis – Nota prot. 6 maggio 2009 (Chiarimenti strumento musicale)
Allegato 4 – Note elenchi prioritari
Allegato 5A – Percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie (Scuola dell’infanzia e primaria)
Allegato 5B – Percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie (Scuola secondaria di I e II grado)
Allegato 6A – Percentuali rappresentatività di genere (Scuola dell’infanzia e primaria)
Allegato 6B – Percentuali rappresentatività di genere (Scuola secondaria di I e II grado)
Allegato 7 – Tabella di corrispondenza CDC accorpate

 

La pagina MIM con tutte le info

 

Esclusi nuovi inserimenti

 

Le GaE non accolgono nuovi inserimenti e nuovi aspiranti, neanche con titoli “datati”.

 

Le operazioni di aggiornamento/permanenza/trasferimentosono possibili solo per chi è già inserito.

 

L’unica operazione per cui negli elenchi 2026/28 potrebbero figurare nominativi non presenti nel 2024/26 è quella di reinserimento, possibile per chi era già inserito in GaE e non ha aggiornato in uno dei precedenti bienni o trienni.

 

Servizio per classi di concorso accorpate

 

La classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, secondo la seguente distinzione:

 

  • per i servizi prestati fino al 31/08/2024 riportare il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016;
  • per i servizi prestati a partire dall’1/09/2024 riportare il nuovo codice alfanumerico introdotto dal D.M. 255/2023, secondo la tabella di corrispondenza riportata nell’allegato 7. In quest’ultimo caso, il servizio, a prescindere da quale delle due classi di concorso accorpate sia stato prestato, verrà valutato come specifico per entrambe le classi di concorso. Rimane ferma, per le graduatorie di III fascia e di fascia aggiuntiva, il vincolo della valutabilità del servizio per una sola graduatoria a scelta dell’interessato, per non più di 6 mesi per anno scolastico.

 

Riconferma di preferenze e riserve

 

Le preferenze a parità di punteggio e soggette a scadenza devono essere riconfermate anche in caso di sola permanenza.

 

Per le riserve di posti, ai fini dell’assunzione, chi intende usufruirne deve:

 

  • dichiarare l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento;
  • riconfermare la riserva se già dichiarata in passato;
  • chi richiede la riserva dei posti per la prima volta, ma è occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza, deve indicare data e procedura con cui ha già presentato in passato la certificazione richiesta.

 

 

 

Conferma dell’iscrizione con riserva – Scioglimento della riserva

 

Devono richiedere la permanenza in graduatoria con riserva (compilando l’apposita sezione), i docenti che:

 

  • sono già iscritti con riserva e non hanno ancora conseguito il titolo abilitante;
  • sono già iscritti con riserva e hanno un ricorso ancora pendente (giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato), contro l’esclusione.

 

I docenti anche se in in posizione di riserva devono dichiarare tutti i titoli valutabili.

 

I docenti iscritti con riserva possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il titolo abilitante entro il …

 

Valutazione dei titoli e durata dei corsi

 

  • Il periodo di durata legale del corso (rilevante per l’eventuale decurtazione del servizio) decorre dalla data di iscrizione al corso medesimo;
  • L’abilitazione conseguita dai candidati è valutata ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

 

Presentazione domanda

 

I candidati possono scegliere tra:

 

  • domanda di permanenza con riserva (stessa provincia);
  • Domanda di scioglimento della riserva (stessa provincia);
  • domanda di trasferimento.

 

I docenti già iscritti con riserva che non presentano istanza vengono cancellati dalla graduatoria.

 

 

Requisiti generali di ammissione

 

Sono:

 

  • cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi;
  • titolari di Carta Blu UE; familiari di cittadini italiani;
  • età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2026;godimento dei diritti civili e politici;
  • per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

 

  • godere dei diritti civili e politici anche nel Paese di cittadinanza;
  • avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
  • essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

 

Non possono partecipare alla procedure, coloro che

 

  • siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
  • siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
  • siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari;
  • siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
  • abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;
  • siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
  • siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;
  • siano stati dispensati dal servizio per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso;
  • siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso;
  • i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
  • gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

 

 

 

Punteggio e precedenza

 

Al punteggio già posseduto si possono aggiungere:

 

  • nuovi titoli e servizi conseguiti dopo il 15 marzo 2024 (data limite dell’ultimo aggiornamento) ed entro il ….
  • titoli già posseduti ma non dichiaratientro il 15 marzo 2024, ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data.

 

I servizi dell’a.s. 2023/2024 dopo il 15 marzosono valutabili solo se non è stato già raggiunto il punteggio massimo per quell’anno.

 

I docenti reinseriti possono aggiungere i titoli valutati prima della cancellazione alla graduatoria.

 

A parità di punteggio, prima dell’applicazione delle preferenze, precede chi ha anzianità maggiore di iscrizione nella stessa graduatoria.

 

La valutazione

 

Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento:

 

  • la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella presente in Allegato 1.

 

Per il personale iscritto nella III e nella IV fascia:

 

  • la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione presente in Allegato 2.

 

I docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, indipendentemente dalla fascia di inserimento, sceglieranno:

 

  • il posto di insegnamento su cui attribuire il servizio;
    • Il servizio è valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie della scuola dell’infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.

 

Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole.

 

Analogamente, i candidati che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell’Unione Europea, possono chiederne la rivalutazione della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2).

 

Non è possibile:

 

  • spostare i punteggi già attribuiti da una graduatoria ad altra, ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento;
  • sostituire i titoli di accesso da quelli la cui causale sia diversa da quella a suo tempo inserita all’atto dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti), fatti salvi i titoli conseguiti.

 

La doppia valutazione dei servizi svolti rimane nelle scuole delle piccole isole, degli istituti penitenziari e nelle pluriclassi delle scuole primarie situate nei comuni di montagna.

 

Docenti di educazione musicale nella Secondaria

 

Per i Corsi biennali di secondo livello per la formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione (come per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria).

 

L’attribuzione dei 30 punti comporta:

 

  • la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi,
    • eccetto per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, per la scuola dell’infanzia e primaria, e per la classe di concorso A30.

 

Il personale docente e educativo inserito negli elenchi prioritari ha diritto:

 

  • al riconoscimento della valutazione del servizio – o dell’attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali – per l’intero anno.

 

Il personale non inserito negli elenchi prioritari spetta:

 

  • il punteggio relativo alla durata del progetto (occorre in questo caso comunque l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni);
  • tali attività progettuali, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.) sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.

 

I nuovi titoli, sommati ai titoli già valutati nei trienni/bienni precedenti, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C delle tabelle di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1) e di III fascia (Allegato 2).

 

Diplomi di perfezionamento universitari

 

Sono valutati come il dottorato di ricerca, i diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto e ricompresi nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Tedesco

 

Il servizio prestato nelle classi di concorso A-83 e A-84 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di II e I grado) è valutabile, in qualsiasi fascia, come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A-24 e A-25 relative alla lingua tedesca.

 

 

Norme specifiche per lo strumento musicale nella secondaria di I grado cl. A-56 e titoli artistico-professionali

 

Il personale docente di strumento musicale (classe 56- A) nella scuola secondaria di primo grado, inserito nella II fascia – comprensiva anche dell’eventuale graduatoria “di coda” costituita in precedenti aggiornamenti – e nella III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, può chiedere:

 

  • aggiornamento del punteggio con il quale è incluso in graduatoria;
  • presentare domanda di trasferimento per le graduatorie ad esaurimento di altra provincia.

 

La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta:

 

  • il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto;
  • la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.

 

Titoli artistico-professionali
Tali titoli devono essere documentati con la relativa certificazione o attestazione.

 

La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento, distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione.

 

 

 

Attività didattica di sostegno – Metodi didattici differenziati

 

Coloro che, alla data di scadenza della presentazione delle domande, sono forniti del titolo di specializzazione sul sostegno possono chiedere:

 

  • i corrispondenti posti per il sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito;
  • posti per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.

 

 

 

Collocazione fasce elenchi di sostegno

 

Per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria:

 

  • sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla fascia in cui è inserito per posto comune e con il medesimo punteggio.

 

Per la scuola secondaria di I grado:

 

  • è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e, nell’ambito di questa, nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I grado nella quale sia inserito col massimo punteggio.

 

Per la secondaria di II grado:

 

  • è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e, nell’ambito di questa, nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di II grado nella quale sia inserito col massimo punteggio.

 

Elenco sostegno anche per docenti di strumento musicale

 

Anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco.

 

Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati della graduatoria di Strumento musicale è equiparato all’insegnamento prestato nello specifico strumento.

Diploma di specializzazione

 

Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato.

 

In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

 

Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente:

 

  • figurano negli elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione;
  • possono accedere solo a posti di sostegno per la specifica disabilità dell’alunno.

 

Chi già dichiarato il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando l’apposita sezione.

 

La rinuncia può avvenire a condizione che non abbia conseguito:

 

  • il titolo di specializzazione
  • l’idoneità
  • l’abilitazione all’insegnamento

 

Insegnamento nelle scuole con metodo didattico differenziato (Montessori, Pizzigoni, Agazzi)
Il docente deve essere in possesso, entro data di scadenza per la presentazione della domanda, dello specifico diploma di specializzazione.

 

Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno, coloro che:

 

  • sono iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2025/2026;
  • hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero.
    • la riserva si scioglie nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2026.

 

Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell’udito

 

L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche e educative per non vedenti e per sordi è disposta ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli, in quanto compatibili.

 

Per l’attribuzione del punteggio, sono valutati solo i servizi prestati nelle istituzioni scolastiche e educative per non vedenti e sordi, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
La definizione delle graduatorie viene effettuata tramite procedura manuale.

 

Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d’istituto di I fascia per le predette. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite numerico delle istituzioni scolastiche richiedibili.

 

L’immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordi obbliga il personale a permanere nell’istituto di assegnazione per almeno 5 anni.

 

Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell’interessato.

 

 

 

Insegnamento lingua slovena

 

Agli aspiranti che richiedono le graduatorie per l’insegnamento nelle scuole di lingua slovena è richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua, commisurata al livello di madrelingua. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

 

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

 

 

 

Operazioni annuali per l’a.s. 2026/27

 

  • Scioglimento riserva titolo entro il 30 giugno 2026
  • Riserva dei posti
  • Titolo di specializzazione titolo entro il 30 giugno 2026.

 

Gli aspiranti, nel compilare l’istanza, devono dichiarare il titolo di riserva cui hanno diritto e di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza medesima.

 

Qualora la provincia destinataria dell’istanza sia diversa da quella di residenza, dovranno essere dichiarati gli estremi dei documenti attestanti

 

  • il diritto alla riserva di posti;
  • la pubblica amministrazione in possesso della documentazione.

 

 

 

Iscrizione nelle graduatorie di istituto di I fascia

 

Le graduatorie di istituto di I fascia vengono aggiornate per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

 

Chi può presentare domanda

 

Possono richiedere l’inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti che risultano già inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per lo stesso posto o classe di concorso.

 

Modalità di inserimento

 

L’inserimento in I fascia avviene tramite:

 

  • presentazione dell’istanza di scelta delle istituzioni scolastiche;
  • automatico trasferimento di scaglione, punteggio e precedenze già posseduti nelle GAE.

 

Costituzione degli elenchi di sostegno

 

La formazione degli elenchi di sostegno:

 

  • segue le disposizioni dell’art. 6 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131;
  • fa eccezione la costituzione degli elenchi di sostegno nella scuola secondaria di II grado, che avviene in un unico elencosenza suddivisione in aree disciplinari, anche per la I fascia.

 

Con successivo avviso, da pubblicarsi sul portale INPA, sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali, verranno rese note le date di apertura e di chiusura delle istanze.

 

 

 

Scelta della provincia

 

Aspiranti presenti nelle GAE di due province

 

  • Per chi è inserito nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) di due province, la provincia valida per l’inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto è quella scelta ai fini del conferimento delle supplenze.
    (Non è possibile scegliere un’altra provincia.)

 

Aspiranti presenti nelle GAE di una sola provincia

 

Chi è inserito nelle GAE di una sola provinciapuò:

 

  • scegliere una provincia diversa ai fini dell’inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto;
  • ma tale provincia deve coincidere con quella prescelta per:
    • l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS);
    • l’inclusione nelle graduatorie di istituto di II e III fascia.

 

Divieto di cumulabilità

 

  • Non è consentito cumulare rapporti di lavoro in due diverse province.

 

Effetti dell’iscrizione con riserva

 

  • L’eventuale iscrizione con riserva nella I fascia non limita la permanenza a pieno titolo;
  • per lo stesso insegnamento;
  • nella stessa provincia;
  • nella corrispondente II fascia delle graduatorie di istituto.

 

 

 

Scelta provincia per soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE che presentano domanda di inclusione nelle GPS

 

Per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE che presentino domanda di inclusione nelle GPS, la provincia di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto deve coincidere con quella scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.

 

Qualora la provincia di inserimento in GAE coincida con quella delle GPS, l’iscrizione nelle GPS non può avvenire per le classi di concorso/tipologie di posto per le quali gli aspiranti sono presenti a pieno titolo nelle GAE.

 

Tale limitazione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva “S”)

 

 

Regolarizzazioni ed esclusioni

 

È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

 

È motivo di esclusione:

 

  • la domanda presentata fuori termine;
  • la domanda presentata in modalità difforme;
  • non essere in possesso dei requisiti prescritti;
  • aver presentato domanda in più di una provincia (se non previsto).

 

Le violazioni della normativa sono soggette a sanzioni civili, penali ed amministrative.

 

 

 

Pubblicazione graduatorie

 

Va espressamente indicato il possesso, da parte di ciascun aspirante iscritto in graduatoria di:

 

  • idoneità all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria;
  • eventuale titolo di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno;
  • titolo di specializzazione all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico differenziato Montessori, Pizzigoni o Agazzi.

 

Per le attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, dove sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali.

 

Per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti i candidati in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della lingua inglese, conseguita con:

 

  • procedura concorsuale;
  • idoneità all’insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell’esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera inglese.

 

Le graduatorie saranno pubblicate prima in forma provvisoria, con 5 giorni di tempo per il reclamo, poi in forma definitiva.

 

 

Presentazione domanda

 

La domanda di aggiornamento, permanenza o reinserimento potrà essere presentata in modalità telematica alla sede territoriale dell’Ufficio Scolastico scelto dal 8 gennaio (dalle 12:00) al 22 gennaio (alle 23:59)

Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, e possono essere utilizzate per:

 

  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • supplenze annuali (31 agosto);
  • supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

 

La domanda dovrà essere presentata attraverso il Portale Unico del reclutamento, oppure attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento.

 

Per presentare domanda occorre necessariamente:

 

  • SPID o CIE;
  • essere abilitati a Istanze online.

 

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

 

Non va prodotta alcuna certificazione, con eccezione di:

 

  • certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di preferenza;
  • titoli artistici-professionali;
  • servizi prestati all’estero.

 

Graduatoria aspiranti a pieno titolo

 

Il Ministero ha messo a disposizione una funzione per visualizzare il numero di aspiranti ancora in graduatoria per agevolare il trasferimento di provincia per chi è interessato a contratto a tempo indeterminato o supplenza.

 

La funzione visualizza:

 

  • il numero di aspiranti a pieno titolo calcolati al mese di dicembre 2025, dopo la cancellazione dei titolari e rinunciatari dalla specifica graduatoria di immissione in ruolo e degli aspiranti con più di 67 anni al 1° settembre 2026.

 

N.B. Tra gli aspiranti risulta ancora conteggiato il personale immesso in ruolo nell’anno scolastico 2025/2026 in altra classe di concorso o per altro grado, in quanto – in base a quanto disposto dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – potrà essere cancellato soltanto all’esito positivo del periodo annuale di prova in servizio.

 

Il Ministero specifica inoltre che l’informazione di interesse è riportata solo se per la specifica provincia, graduatoria e fascia, esiste almeno un aspirante incluso con riserva.

 

Permanenza, aggiornamento, reinserimento, trasferimento

 

Il personale docente e educativo, inserito (a pieno titolo o con riserva) nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GaE, può richiedere:

 

  • Aggiornamento del punteggio;

 

  • Reinserimento con recupero del punteggio, maturato al momento della precedente cancellazione:
    • Non è possibile il reinserimento per chi era incluso con riserva e ha poi ricevuto sentenza definitiva sfavorevole.
    • da presentare all’Ufficio scolastico della provincia da cui il candidato era stato cancellato, salvo che non si opti per il trasferimento.
    • è valido solo per gli aspiranti che, già inseriti nelle GaE, non hanno aggiornato o confermato la propria posizione nei bienni precedenti.

 

  • Permanenza (a pieno titolo o con riserva);
    • La mancata domanda comporta la cancellazione per il biennio di riferimento.
    • La domanda di permanenza dovrà essere presentata all’Ufficio Scolastico del 2024/26.

 

  • Trasferimento di provincia per tutte le classi di concorso di inserimento;
    • va inoltrata all’Ufficio Scolastico della provincia scelta.
    • dichiarare l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento;
    • riconfermare la riserva se già dichiarata in passato;
    • chi richiede la riserva dei posti per la prima volta, ma è occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza, deve indicare data e procedura con cui ha già presentato in passato la certificazione richiesta.

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