Gps, l’algoritmo non perdona

di Laura Razzano, ItaliaOggi

L’esperienza delle passate tornate di aggiornamento ci dice che la maggior parte delle esclusioni o delle retrocessioni in graduatoria non deriva dalla mancanza di requisiti sostanziali, ma da un’errata imputazione degli stessi a sistema

L’apparente semplificazione grafica della piattaforma Istanze Online non deve essere presa con leggerezza. Dietro l’interfaccia “user-friendly” e i menu a tendina dell’aggiornamento GPS 2026/28, possibile fino al 16 marzo, si cela un rigido protocollo informatico che non ammette sanatorie ex post. L’esperienza delle passate tornate di aggiornamento ci dice che la maggior parte delle esclusioni o delle retrocessioni in graduatoria non deriva dalla mancanza di requisiti sostanziali, ma da un’errata imputazione degli stessi a sistema. Sono molte le criticità tecniche legate alla compilazione che, se sottovalutate, rischiano di compromettere il biennio lavorativo di futuri supplenti.

I requisiti per l’accesso e la scadenza del 30 giugno

Va ricordato che non è prevista l’ammissione con riserva per chi deve ancora conseguire la laurea necessaria all’accesso in II fascia. La “riserva” è un istituto giuridico limitato esclusivamente a chi deve conseguire l’abilitazione o la specializzazione su sostegno (I Fascia) entro il 30 giugno. Unica deroga al possesso del titolo riguarda gli studenti di Scienze della Formazione Primaria. Loro possono inserirsi in II Fascia (Infanzia/Primaria) anche senza laurea, purché siano iscritti al 3°, 4° o 5° anno e abbiano maturato i CFU richiesti.

L’architettura dell’istanza e il blocco della sezione A

Il primo scoglio è strutturale e riguarda l’architettura stessa dell’istanza. Il sistema è programmato secondo una logica gerarchica: la sezione A non è un semplice indice, ma la chiave di volta dell’intera procedura. Se non viene correttamente indicata la classe di concorso con il relativo codice l’intera istanza rimane inerte, impedendo l’inserimento correlato di servizi e titoli. La mancata o errata flaggatura del titolo di accesso, anche in fase di rinnovo, invalida la domanda ab origine, esponendo il docente a un contenzioso amministrativo dall’esito incerto. Il titolo utilizzato per accedere alla graduatoria, inserito in sezione A, non può mai essere riutilizzato nella sezione B per ottenere altro punteggio. L’errore spesso riguarda i laureati magistrali. Se per accedere alla Gps si utilizza una Laurea magistrale, non è possibile dichiarare come “altro titolo” la Laurea triennale propedeutica al conseguimento della stessa. Quel titolo è “assorbito” nel titolo superiore, Si può dichiarare una seconda laurea solo se è distinta e indipendente dal percorso che ha portato al titolo di accesso.

L’equivoco geografico sul servizio prestato

Un errore logico, prima ancora che normativo, riguarda la spunta “Servizio prestato nei paesi dell’Unione Europea”. Molti docenti, guidati dalla correttezza geografica, tendono a flaggare questa voce anche per il servizio svolto in Italia, in quanto Stato membro. È un errore tecnico grave. Nel linguaggio del sistema informativo ministeriale, quella voce è esclusiva per il servizio svolto all’estero in scuole di altri Paesi UE, equiparato a quello italiano ai sensi del D.lgs. 115/1992 e successive modifiche. Spuntare quella casella per un servizio svolto in una scuola italiana crea un cortocircuito amministrativo: il sistema protocollerà quel servizio, richiedendo validazioni non pertinenti e generando problemi in fase di controllo titoli. Per chi ha insegnato in Italia, quella casella deve restare rigorosamente bianca.

La gestione dei servizi e la trappola della duplicazione

La gestione della sezione C rappresenta il passaggio più insidioso. La piattaforma, nel tentativo di agevolare l’utente, propone i servizi già presenti a fascicolo, ma demanda al docente la responsabilità della loro qualificazione come specifici o aspecifici. Qui si annida l’errore più frequente: la duplicazione. Reinserire manualmente un servizio già importato dal sistema genera un raddoppio del punteggio che, seppur invisibile in fase di compilazione, al momento della convalida da parte della segreteria scolastica, porterà inevitabilmente alla rettifica e alla retrocessione. Altrettanta cautela richiede la spunta “servizio annuale”: non è un’opzione facoltativa, ma una dichiarazione di possesso dei requisiti ex art. 11 comma 14 della Legge 124/99, 180 giorni o continuità dal 1° febbraio. Flaggare impropriamente questa casella equivale a una dichiarazione mendace.

Le nuove regole per le certificazioni informatiche Accredia

Un capitolo a parte merita la valutazione dei titoli informatici. Per i titoli nuovi presentati ai fini della valutazione per il biennio 2026/2027-2027/2028, sono valutabili esclusivamente le certificazioni informatiche rilasciate da soggetti accreditati da Accredia e conformi ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu. Il sistema non valuta più corsi di informatica generici o attestati di frequenza, ma esclusivamente “Certificazioni”. La differenza è sostanziale: una certificazione attesta il superamento di un esame presso un Ente riconosciuto e, per garanzia di validità, accreditato presso Accredia, l’Ente unico nazionale.
Molte piattaforme online offrono pacchetti a basso costo che, tecnicamente, sono semplici attestati. Il sistema Istanze Online permette l’inserimento manuale di qualsiasi dicitura, creando l’illusione della validità. Tuttavia, in fase di validazione titoli, se l’Ente erogatore non è un Ente Certificatore riconosciuto, il nuovo punteggio sarà decurtato. C’è, però, un salvagente per chi possiede titoli informatici conseguiti anni fa presso enti che oggi non supererebbero il vaglio di Accredia, ma che erano già stati accettati e valutati. Vige il principio del punteggio consolidato. Se il titolo è già presente a sistema e il relativo punteggio è già stato acquisito nelle precedenti graduatorie, non bisogna assolutamente toccarlo.

Certificazioni linguistiche e integrazione con il CLIL

Sul mercato dei titoli, le certificazioni linguistiche sono la merce più scambiata. Ma attenzione: il sistema non valuta la conoscenza della lingua, valuta il “pezzo di carta” emesso dall’Ente giusto. Non basta un attestato di frequenza di un corso d’inglese online. Il titolo, per valere, deve essere una Certificazione Internazionale rilasciata da un Ente presente nella lista ufficiale del Ministero (es. CambridgeTrinityPearson, ecc.). Molte piattaforme vendono corsi con esame finale interno. Se l’ente che rilascia l’attestato finale non è accreditato specificamente come Ente Certificatore per le lingue straniere dal MIM, quel titolo vale zero. Il corso di perfezionamento CLIL (Content and Language Integrated Learning), da solo, vale 1 punto. Tuttavia, se il docente possiede congiuntamente una Certificazione Linguistica (livello minimo B2), il CLIL vale 3 punti. Il calcolo: solo CLIL, 1 punto, solo Certificazione C1, 4 punti, mentre CLIL più Certificazione C1: 7 punti totali. Senza la certificazione linguistica abbinata, il CLIL è un titolo “zoppo”. A differenza degli altri titoli, le certificazioni linguistiche non hanno “scadenza” per il Ministero, anche se l’Ente emittente prevede un rinnovo, purché siano state conseguite in data certa.

L’oblio informatico sulle preferenze e i titoli di riserva

Un punto politicamente controverso, ma tecnicamente ineccepibile, riguarda la mancata storicizzazione dei titoli di preferenza, figli a carico, lodevole servizio e riserva (Legge 68/99). A differenza dei titoli culturali e di servizio, che il sistema conserva in memoria, le preferenze fotografano uno stato che l’algoritmo dimentica ad ogni aggiornamento. Il docente che nel 2024 aveva dichiarato i figli a carico, si ritroverà nel 2026 con le caselle vuote. Senza una nuova, esplicita dichiarazione, la precedenza a parità di punteggio decade, con effetti nelle graduatorie con molti aspiranti.

Problemi tecnici: il conflitto tra browser e server

Nell’era dello Spid, la sicurezza informatica diventa un’arma a doppio taglio. Le guide operative del Mim, quest’anno particolarmente chiare, evidenziano una criticità strutturale: l’incompatibilità tra i comandi di navigazione del browser, le frecce “Avanti” e “Indietro” del proprio PC, e la sessione ministeriale. Forzare la navigazione con gli strumenti del browser crea un disallineamento dei dati tra ciò che l’utente visualizza e ciò che il server registra. Una corruzione della sessione che, spesso, rende impossibile inoltrare la domanda e richiede di ricominciare da capo.

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