GPS e GaE, istanza preferenze sedi: cosa succede se non la presento?

GPS e GaE, istanza per le preferenze: cosa succede se non si presenta l’istanza estiva per indicare le preferenze delle sedi?

Dalle graduatorie provinciali (GPS) e dalle Graduatorie ad esaurimento (GaE) si assegnano principalmente le supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno. Il conferimento degli incarichi è disciplinato dall’OM 112, all’articolo 12. Lo stesso articolo prevede che per ottenere l’assegnazione di questa tipologia di incarico a tempo determinato, bisogna compilare una nuova apposita domanda in estate.

Istanza scelta preferenza sedi per supplenze da GPS e GaE

Tra poco, dopo le immissioni in ruolo, ci sarà da compilare una nuova apposita istanza per indicare le preferenze delle sedi nelle supplenze annuali e al 30/6. Sarà il Ministero a fornire le indicazioni, in un secondo momento.

In base alla tempistica disposta per le immissioni in ruolo, la scelta delle preferenze potrebbe cominciare dopo il 10 di agosto. Per avere però certezze, occorre attendere le comunicazioni ufficiali ministeriali. I tempi potrebbero essere stretti.

Cosa succede se non presento domanda?

Cosa succede se non si presenta l’istanza estiva per indicare le preferenze delle sedi? Il comma 4 dell’art 12 dell’OM 112 spiega: “La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) (incarichi annuali e al 30/6, ndr) da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto“.

Chi non presenta domanda, non potrà partecipare all’attribuzione delle supplenze da GaE e da GPS, ma solo da quelle da Graduatorie di Istituto, e solamente se la parte relativa è stata compilata correttamente nella domanda di aggiornamento inviata entro il 31 maggio scorso.

Se l’aspirante alla supplenza non esprime preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto a cui ha titolo, e al proprio turno di nomina non può essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.

da scuolainforma

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