GPS, continuità didattica sostegno e primo bollettino
Obiettivo scuola
Supplenze, le precisazioni per le scuole e per gli aspiranti della Nota dell’Ambito di Roma.
Con riferimento ai D.D. prot. n. 37075/2025 e prot. n. 37076/2025, con i quali è stata disposta la pubblicazione del bollettino sulla continuità didattica, nonché l’esito del primo turno di conferimento incarichi a T.D., su posto comune e di sostegno, per l’a.s. 2025/2026, l’ambito territoriale di Roma ha emanato la nota n. 37079 del 30 agosto 2025 con la quale si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.
1. Continuità didattica (D.D. prot. n. 37075/2025)
L’indicazione della continuità da parte del Dirigente scolastico, unitamente alla conferma resa dal docente nella domanda informatizzata, non comporta l’automatica attribuzione dell’incarico sul medesimo alunno, né la conferma del numero di ore precedentemente ricoperto.
La conferma è, infatti, subordinata alla verifica informatica dell’effettiva nominabilità dell’aspirante.
Tale verifica tiene conto di tutte le disponibilità di posti presenti nel sistema e riguarda qualsiasi classe di concorso per la quale l’aspirante risulti inserito nelle GPS e abbia presentato regolare domanda.
Pertanto, può verificarsi che, pur in presenza di una richiesta di continuità e di disponibilità di posti, il docente non risulti nominabile nel c.d. “Bollettino 0”, con conseguente impossibilità di partecipare alla fase di conferma. A titolo esemplificativo, il candidato X, per il quale è stata richiesta la continuità, partecipa al turno 0 e all’esito dell’ordinario incrocio dei dati (posti disponibili, preferenze espresse in domanda e punteggio GAE/GPS) non si colloca in posizione utile per essere nominato su una delle classi di concorso per cui si è inserito in GPS, con conseguente esclusione dalla fase di conferma.
Parimenti, può verificarsi che il docente, risultato nominabile al termine del “Turno 0”, non sia confermabile per indisponibilità di posti nell’a. s. 2025/2026 presso la sede di servizio dell’a. s. 2024/2025.
La conferma, infatti, può essere assicurata solo nei limiti dei posti e delle ore effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle preferenze di contratto (31 agosto, 30 giugno posto intero, spezzone) espresse in domanda, nell’apposita sezione sulla continuità. Resta inteso, dunque, che il candidato richiedente la conferma esclusivamente su posto al 31 agosto, è considerato rinunciatario rispetto a posti al 30 giugno, eventualmente disponibili presso la sede ove è stata richiesta la continuità didattica.
La presente nota, la cui pubblicazione sul sito web dello scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge, è da intendersi come riscontro ai reclami riconducibili alle casistiche esaminate.
2. Primo bollettino di conferimento incarichi a T.D., posto comune e di sostegno (D.D. prot. n. 37076/2025).
È, altresì, intenzione di questo Ufficio fornire riscontro cumulativo anche ai reclami già pervenuti, nonché a quelli che potrebbero eventualmente pervenire, con riferimento agli esiti del primo bollettino di nomine su posto comune e di sostegno, pubblicato con D.D. 37076 del 30 agosto 2025.
Come è ormai noto, il conferimento degli incarichi a T.D. avviene con modalità informatizzata. Nello specifico, il c.d. algoritmo processa la posizione di ciascun aspirante utilmente collocato in graduatoria, sulla base del punteggio di inserimento nelle graduatorie di interesse. Tale sistema, che è programmato in modo che si tenga conto delle preferenze di sede (scuola, distretto, comune) e di tipologia di contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche, spezzone) espresse in domanda, verifica la corrispondenza tra i posti disponibili e le preferenze manifestate dall’interessato.
In mancanza di siffatto riscontro, il docente – risultato in posizione utile per la nomina – è considerato rinunciatario ai sensi dell’art. 12, comma 4, dell’O.M. sopra menzionata, alla cui lettura si rinvia.
Per quanto concerne, poi, le ipotesi in cui l’aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso, la spiegazione è che i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficiare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, secondo la quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente da assumere, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale. Vi è poi il caso dei candidati riservisti beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, in misura variabile della dotazione organica provinciale a seconda della tipologia (ad esempio, il 7% del contingente per le riserve per gli invalidi civili) per ciascuna classe di concorso.
Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della Legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati.
Per tutto quanto sopra chiarito, devono intendersi riscontrati negativamente tutti i reclami, privi di fondatezza, che rientrano nelle fattispecie sopra descritte.
3. Precisazioni per le scuole
Al fine di garantire la più efficace gestione delle problematiche connesse all’avvio dell’anno scolastico, si invitano le Istituzioni scolastiche a rappresentare eventuali anomalie relative ai turni di cui sopra con le modalità di seguito precisate.
Nello specifico, con riferimento alla procedura della continuità didattica conclusasi in data 29 agosto, le segnalazioni su conferme eventualmente disposte su posti rivelatisi indisponibili dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 14:00 del 3 settembre all’indirizzo peo usp.rm@istruzione.it, riportando nell’oggetto la dicitura “Anomalia continuità didattica” e precisando la classe di concorso interessata (ADAA, ADEE, ADMM, ADSS).
Entro la medesima scadenza e con la stessa modalità, dovranno essere trasmesse anche le segnalazioni su nomine a T.D. eventualmente disposte, con il primo bollettino del 30 agosto 2025, su posti rivelatisi indisponibili. L’oggetto della comunicazione dovrà contenere la dicitura “Anomalia Turno 1”, oltre all’indicazione della classe di concorso (es. AM12, EEEM).
In ogni caso, si invitano le scuole interessate a garantire la presa di servizio dei docenti interessati, così da non pregiudicare gli stessi, nelle more dell’espletamento di tutte le opportune verifiche da parte dell’Ufficio.
Si raccomanda la massima collaborazione, precisando che non verranno prese in considerazione segnalazioni, ivi incluse quelle già pervenute, con modalità diverse da quelle sopra descritte.
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