Formazione docenti, le decisioni toccano ai Collegi docenti
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
A tal proposito c’è il CCNL scuola, a ribadirlo è la Gilda degli Insegnanti.
Il proliferare dei percorsi di formazione per docenti, dovuto anche alla pioggia dei finanziamenti del PNRR sulla formazione disposta dal DM 66/2023, ha fatto tornare di attualità il quesito che pongono numerosi docenti: “I percorsi di formazione per gli insegnanti, proposti dalle scuole sulla didattica digitale integrata e la transizione digitale, sono obbligatori o sono facoltativi?”. Il quesito nasce spontaneo in quanto in alcune scuole, vengono pubblicate delle circolari che comunicano l’obbligo della frequenza di tali corsi di formazione da parte dei docenti. A tal proposito è intervenuto il Coordianatore Nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana, a ribadire che non c’è obbligatorietà della partecipazione dei docenti ai corsi di formazione del PNRR.
Formazione docenti è un diritto-dovere
La formazione degli insegnanti, per come è scritto nel CCNL scuola 2019-2021, è un diritto-dovere da svolgersi fuori dalle ore di insegnamento e dentro le 80 ore di attività funzionali previste da contratto. Le ore di formazione eccedenti le 80 ore dedicate alle attività collegiali dovrebbero essere retribuite con compensi stabiliti dalla contrattazione integrativa di Istituto. C’è da specificare, per avvalorare quanto suddetto, che nell’art. 36, comma 7 del CCNL 2019/2021, la formazione dei docenti avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78. Nel comma 4 dell’art.36 del CCNL scuola 2019-2021 è specificato che la formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
Per quanto scritto nel suddetto comma 4, si definisce la formazione dei docenti, un diritto ed un dovere, non si utilizza il termine “obbligo” per la formazione, come invece è disposto da più leggi a partire dalla legge 107/2015. Mentre il comma 4 dell’art.44 del CCNL 2019-2021 destina senza ombra di dubbio che le ore residue dai collegi docenti e dai consigli di classe, ovvero le ore residue delle lettere a) e b) (40+40), saranno destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.
Nota della Gilda Insegnanti
La Gilda degli Insegnanti, in una sua nota, richiama l’attenzione delle istituzioni scolastiche sull’importanza di garantire chiarezza e correttezza nell’organizzazione delle attività formative rivolte ai docenti, specialmente quelle collegate ai progetti PNRR.
“In presenza di percorsi di formazione – afferma il coordinatore nazionale Castellana – è fondamentale attenersi a quanto prevede il CCNL ma soprattutto alla facoltà del Collegio dei Docenti”.
Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le iniziative che prevedono percorsi formativi in seno a progetti PNRR ma va ricordato che non c’è obbligatorietà della partecipazione dei docenti. Inoltre, le ore di formazione aggiuntive rispetto alle attività funzionali all’insegnamento devono essere retribuite con risorse definite in sede di contrattazione integrativa.
“Ogni iniziativa formativa – continua Castellana – deve avere l’obiettivo unico di valorizzare consapevolmente la partecipazione dei docenti, riconoscendo il ruolo centrale del Collegio, nella programmazione delle attività. Una formazione efficace – chiosa – nasce dal confronto e dal rispetto delle regole, la valorizzazione professionale degli insegnanti passa anche dalla corretta applicazione del contratto”.
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