Esami di Stato e studenti con disabilità: normativa, crediti e attestato formativo

La Voce della scuola

Normativa di riferimento, crediti e attestato formativo. Attribuzione del credito scolastico e attestato di credito formativo.

 

Nel sistema scolastico italiano, gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 che seguono un percorso didattico differenziato hanno diritto a un trattamento normativo specifico, volto a garantire il riconoscimento del loro impegno e del percorso educativo svolto. Vediamo in dettaglio cosa stabilisce la normativa vigente in materia di attribuzione dei crediti scolastici e di rilascio dell’attestato di credito formativo.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

L’articolo 20, comma 5, del D.Lgs. 62/2017 prevede che:

“Agli studenti con disabilità che sostengono prove d’esame non equipollenti rispetto a quelle ordinarie è rilasciato un attestato di credito formativo, in luogo del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.”

In altre parole, gli studenti che seguono una programmazione differenziata (cioè non finalizzata al conseguimento del diploma) e sostengono prove adattate, riceveranno un attestato formale che certifica il percorso svolto e le competenze acquisite.

Ordinanza Ministeriale n. 65/2022

L’articolo 24, comma 10, dell’O.M. 65/2022 stabilisce che:

“Agli studenti ammessi a svolgere nell’ultimo anno un percorso differenziato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI (Piano Educativo Individualizzato).”

Per quanto riguarda il quinto anno, l’articolo 11 della stessa ordinanza regola le modalità dello scrutinio finale anche per gli studenti con PEI differenziato.

Attribuzione del credito scolastico

  • Terzo e quarto anno: il consiglio di classe attribuisce il credito scolastico in base alle valutazioni ottenute secondo gli obiettivi individualizzati del PEI.

  • Quinto anno: valgono le stesse regole previste per tutti gli studenti in relazione allo scrutinio finale, tenendo conto del percorso differenziato svolto.

Esame di Stato e attestato di credito formativo

Gli studenti con PEI differenziato partecipano all’esame di Stato sostenendo prove non equipollenti, ossia adattate rispetto a quelle previste per il curricolo ordinario. Di conseguenza:

  • Non conseguono il diploma di maturità.

  • Ricevono un attestato di credito formativo, documento ufficiale che certifica il percorso svolto e le competenze acquisite.

Questo attestato è particolarmente utile per:

  • l’inserimento nel mondo del lavoro,

  • la partecipazione a corsi di formazione professionale,

  • la prosecuzione di percorsi formativi ad hoc.

Uno studente con disabilità, seguito con programmazione differenziata, deve essere scrutinato e può ottenere crediti scolastici nel corso del triennio finale. Anche se non conseguirà il diploma di istruzione secondaria superiore, riceverà un attestato che valorizza il suo percorso formativo, tutelando il diritto allo studio e all’inclusione.


Fonti normative

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