Educazione sessuale a scuola: chi decide davvero?
di Maria Teresa Caputo, Altalex
Il Disegno di Legge n. 1735 e le criticità del consenso informato preventivo tra diritti delle famiglie e autonomia scolastica.
Viviamo in un’epoca sempre più segnata da episodi di violenza domestica, stupri, stalkinge femminicidi.
Questo attesta l’urgenza, nel nostro Paese, di una regolamentazione efficace in materia sessuo-affettiva che educhi al rispetto di sé e dell’altro e che insegni che la gelosia non giustifica la violenza, che esistono limiti che non vanno oltrepassati e che otre le situazioni conflittuali che spesso si vivono in famiglia, esistono altre possibilità.
È da queste certezze che occorre partire per comprendere la portata del Disegno di Legge n. 1735 che tanto sta facendo discutere.
L’aver previsto l’obbligatorietà del consenso informato preventivo (da parte dei genitori degli studenti minorenni) per lo svolgimento a scuola delle attività concernenti l’educazione sessuale, corre il rischio, come da più parti palesato, di creare un pericoloso «analfabetismo» con notevoli disuguaglianze atteso che inevitabilmente ci sarebbero studenti partecipanti e studenti impossibilitati ad accedervi.
A tanto si aggiunga che, verosimilmente, sarebbero proprio quegli studenti che vivono in contesti familiari conflittuali a vedersi negata dagli stessi genitori la possibilità di accedervi.
Percorsi che, invece, avrebbero il merito di far comprendere ad ogni studente l’importanza del rispetto del proprio e dell’altrui corpo.
Dubbi che hanno portato gli esperti e i rappresentanti delle Associazioni a confrontarsi in modo costruttivo nel corso delle audizioni che hanno avuto luogo il 20 gennaio, in Senato, in 7^ Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica.
Ne è emerso un quadro che non può dirsi completo ma che necessita di correttivi ed infatti, mentre vi è chi è favorevole al Disegno di Legge ritenendolo rispettoso del dettato costituzionale, che agli articolo 29 e 30 affida in primis alla famiglia la funzione educativa, vi è chi invece rivendica il ruolo educativo della scuola che non può essere subordinato al consenso dei genitori, soprattutto su una tematica che non può attendere.
Sommario
- Il Disegno di Legge n. 1735 «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico»
- Il Disegno di Legge n. 1735 tra criticità e consensi
Il Disegno di Legge n. 1735 «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico»
Presentato dal Ministro dell’istruzione e del merito Valditara e assegnato alla 7^ Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, il Disegno di Legge n. 1735 introduce l’obbligatorietà del preventivo consenso informato dei genitori di studenti minori, o personalmente degli studenti maggiorenni, per la partecipazione ad attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, sancisce che le Istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il predetto consenso informato preventivo nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime.
Il comma 2, relativamente alle attività extracurriculari eventualmente previste dal Piano triennale dell’offerta formativa, che riguardino temi attinenti alla sessualità, sancisce che il consenso informato preventivo deve essere rilasciato per iscritto e deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività.
La richiesta del consenso deve esplicitare le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti e gli argomenti nonché le modalità di svolgimento delle attività oltre che l’eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti.
In caso di mancata adesione alle attività, gli studenti si asterranno dalla frequenza.
Per quanto concerne la partecipazione alle attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell’offerta formativa, che riguardino i predetti temi della sessualità, il comma 3 prevede che in caso di mancata adesione alle attività, l’istituzione scolastica garantisca, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale.
L’istituzione scolastica è pertanto tenuta a comunicare ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, contestualmente alla richiesta del consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi attinenti all’ambito della sessualità.
Il comma 4 dell’articolo 1 sancisce: «È garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o studenti di minore età».
Pe quanto concerne la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità, sono espressamente esclusi dal comma 5.
In merito al coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche, l’articolo 2 del Disegno di Legge prevede che questo sia subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e alla approvazione del consiglio di istituto.
Il Disegno di Legge n. 1735 tra criticità e consensi
In data 20 gennaio hanno avuto luogo in Senato, in 7^ Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, le audizioni di esperti e di rappresentanti di associazioni e dalle stesse sono emerse diverse criticità legate al contenuto del Disegno di Legge.
Marta Giuliana, in qualità di esperta, ha sostenuto che il Disegno di Legge non reca una reale alleanza educativa tra genitori, scuola e professionisti, limitandosi unicamente a trasferire l’intera responsabilità educativa e decisionale sui genitori, annullando il ruolo di scuola e professionisti.
Ha così dichiarato: «Il rischio è che l’educazione sessuo-affettiva si trasformi da un diritto dei ragazzi ad una scelta opzionale».
Il diniego del consenso comporterebbe il rischio che i ragazzi cercherebbero risposte alle loro domande altrove e in particolare «on line» con l’innegabile pericolo di acquisire informazioni distorte e a volte violente.
Ha lamentato, altresì, l’errore di aver escluso, il Disegno di Legge, l’educazione sessuale nella scuola dell’infanzia e primaria trascurando un dato acclarato e cioè che è proprio tra i 4 e 10 anni che i bambini costruiscono le basi della loro identità futura e iniziano a strutturare concetti chiave come quelli dell’empatia e della cooperazione.
Convinta che un giusto approccio consentirebbe di intercettare vissuti di disagio, ha così concluso: «L’educazione sessuo-affettiva è un tema di responsabilità educativa di salute pubblica per le nuove generazioni».
Anche Francesca Dello Preite ha manifestato la sua contrarietà al Disegno di Legge affermando: «Non è possibile responsabilizzare unicamente le famiglie in quanto quelle con livelli socio economici più bassi hanno minori competenze sui temi legati alla sessualità e tendono a rimandare o evitare il dialogo con i figli».
A tanto ha aggiunto: «La sessualità non può essere trattata come questione privata ma pubblica».
Necessarie invece la formazione di base degli insegnanti e il sostegno alle famiglie.
Bizzarra la contraddizione tra quanto previsto dal Disegno di Legge, in merito al richiesto consenso, e la normativa italiana che consente alle ragazze e ai ragazzi dai 14 anni in su di avere rapporti sessuali consenzienti nel rispetto dell’articolo 609 quater del codice penale.
Al centro del suo intervento la convinzione che «L’educazione non può arrivare dopo l’esperienza ma deve precederla, accompagnarla e sostenerla».
Per tale ragione, sarebbe doveroso inserire l’educazione sessuale anche nella scuola dell’infanzia e primaria per sviluppare la capacità dei più piccoli di riconoscere emozioni e relazioni.
A sostenere che il richiedere il consenso alle famiglie produca diseguaglianze, escludendo dall’educazione sessuale proprio chi ne avrebbe maggiormente bisogno, vivendo in contesti violenti o conflittuali, è stata anche Accornero intervenuta in rappresentanza della Associazione «Educare alle differenze».
Per l’Associazione, il Disegno rischia di delegittimare il ruolo educativo dell’istituzione scolastica invece di rafforzare il patto scuola-famiglia.
Antonella Faieta per l’Associazione «Telefono Rosa» ha chiarito: «Non serve un veto genitoriale ma l’alleanza tra scuola e famiglia».
Il preventivo consenso della famiglia limiterebbe l’autonomia scolastica mentre dovrebbe rafforzarsi la fiducia nella scuola, investendo nella formazione del personale scolastico che deve essere in grado di intercettare i bisogni.
«Subordinare l’educazione sessuale al controllo parentale non è la via da seguire» ha così concluso.
Per la Fondazione «Una nessuna centomila» è intervenuta Celeste Costantino per la quale il Disegno di Legge risulterebbe peggiorativo della situazione attuale, andando ad ostacolare anche quei tentativi che faticosamente in questi anni sono stati portati avanti nelle scuole.
Se a livello internazionale l’educazione sessuale è riconosciuta come diritto strettamente connesso al diritto all’istruzione e alla salute, non può in Italia considerarsi come disciplina facoltativa per la quale richiedere il consenso, soprattutto alla luce delle crescenti difficoltà relazionali tra gli adolescenti, della diffusione di comportamenti violenti in contesti affettivi, dell’incremento di gravidanze precoci, dell’aumento di infezioni sessualmente trasmissibili tra minori e dell’aumento della violenza digitale destinata a trasferirsi nella vita quotidiana.
Favorevole al Disegno di Legge, invece, suor Anna Monia Alfieri per «l’Unione Superiori Maggiori d’Italia» (USMI).
«Il Disegno di Legge non fa altro che dare ai genitori la sacrosanta facoltà di esercitare il loro diritto/dovere nel rispetto degli articoli 29 e 30 della Costituzione».
Non può sottacersi che il primato educativo appartiene ai genitori.
Consenso informato preventivo che pertanto non apparirebbe quale ostacolo, come ritenuto anche dal direttore generale Antonio Affinita in rappresentanza del «Movimento italiano genitori» (MOIGE) che ha lo ha ritenuto «strumento di democrazia educativa».
Ornella Cuzzupi, segretario generale della UGL Istruzione, ha esplicitato il suo appoggio ad un Disegno di Legge, a suo dire, ben definito e che esalta la sinergia che deve esservi tra famiglie e scuola.
Ritenendo che il consenso richiesto non leda alcun diritto, non risultando sminuito il ruolo della scuola, ha affermato che nel rispetto dell’articolo 30 della Costituzione, il Disegno di Legge correttamente affida alla famiglia la priorità nella scelta educativa dei propri figli, lasciando alla scuola la libertà di proporre.
Favorevole al preventivo consenso informato anche Claudia Di Pasquale per «l’Associazione italiana genitori» (AGE) che ha così dichiarato: «Il consenso informato preventivo si configura quale strumento giuridicamente necessario in quanto ai genitori deve essere garantita la massima libertà nei tempi, nei modi e negli strumenti educativi; libertà che trova i propri limiti nella tutela del minore».
In conclusione, opinioni contrastanti che meritano attente riflessioni perché, pur nella loro diversità, hanno quale filo conduttore l’imprescindibile intento di agire per il bene delle giovani generazioni.
E, parlando di giovani, in un confronto che divide, resta però una certezza: educare non è un atto unilaterale, ma una responsabilità condivisa al fine di rafforzare l’alleanza scuola-famiglia, nel rispetto dei ruoli e dei diritti sanciti dalla Costituzione. Perché, come ricordava don Luigi Sturzo, «educare è cooperare alla crescita della persona», e solo attraverso una collaborazione leale e consapevole si può davvero agire nell’interesse delle nuove generazioni.

