Docenti quando si può svolgere un secondo lavoro
Docente di ruolo e precario: posso svolgere un secondo lavoro? Ecco quando è possibile farlo. Scheda.
L’articolo 53 del Decreto legislativo n. 165 del 2001 disciplina le incompatibilità dei dipendenti pubblici, riprendendo le disposizioni già contenute nel Testo Unico n. 3 del 1957 e successivamente recepite nell’articolo 508 del T.U. 297/94. In base a questa normativa, vige l’obbligo di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, con il conseguente divieto per i dipendenti di svolgere attività extraistituzionali. Le regole sono valide sia per i docenti a tempo indeterminato che determinato.
Incompatibilità con impiego nel settore privato ed eccezioni all’esclusività
Con un contratto a tempo pieno, il docente non può svolgere alcuna attività lavorativa nel settore privato.
Un’eccezione alla regola dell’esclusività è prevista dalla legge n. 662 del 1996, che consente ai dipendenti pubblici con un contratto part-time non superiore al 50% di svolgere attività libero-professionale o altre forme di lavoro subordinato o autonomo.
Incompatibilità
Il Dirigente dovrà appurare che:
- non interferisca con gli obblighi istituzionali del docente;
- non comprometta il regolare svolgimento della didattica;
- venga svolta esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio.
Il dipendente, al momento della richiesta di autorizzazione, deve quindi sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità.
Atri articoli sull’incompatibilità
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