Docenti guariti dal Covid, Nota USR Marche ai Dirigenti Scolastici (PDF)

Docenti guariti dal Covid, l’Ufficio Scolastico Regionale Marche ha pubblicato la Nota N. 10344 con chiarimenti ai dirigenti scolastici.

Docenti guariti dal Covid, l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche ha pubblicato la Nota N. 10344 avente come oggetto ‘Indicazioni gestione personale scolastico con certificato verde COVID-19 da guarigione. Precisazioni’. È nota la questione riguardanti i docenti che, dopo aver contratto il Covid, vengono allontanati dalle loro classi, in quanto non in regola con gli obblighi vaccinali.

Docenti guariti dal Covid, Nota USR Marche N. 10344

L’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, nella Nota in questione, ha richiamato la Nota N. 9653 del 2 maggio 2022 dove si conferma che i dirigenti scolastici verificano il rispetto degli adempimenti posti dall’art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021 mediante gli strumenti di verifica messi a disposizione dall’Amministrazione in relazione all’obbligo vaccinale vigente fino al 15 giugno 2022.

L’USR Marche, inoltre, richiama la FAQ del Ministero sul tema, diffusa in data 2 maggio, ove si chiarisce che per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all’infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV2. Terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l’obbligo vaccinale che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato sino al 15 giugno 2022.

Considerato che l’apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il dirigente scolastico verifica con il personale interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Pertanto, secondo quanto indicato dalla Nota pubblicata dall’USR Marche, i Dirigenti Scolastici si atterranno alla verifica circa il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante l’apposita funzionalità messa a disposizione dal sistema informativo ministeriale (SIDI) con le conseguenti determinazioni, fermo restando le accertate situazioni in cui il dipendente presenti cause giustificative.

In ogni caso – come viene sottolineato dalla Nota – i Dirigenti Scolastici adotteranno ogni utile azione al fine di favorire il mantenimento della continuità didattica con attenzione altresì alla prosecuzione dei percorsi didattici in essere nelle classi. Circa le osservazioni pervenute in merito al paradigma sotteso al sistema informativo con riguardo ai termini di differimento dell’obbligo vaccinale per il personale di cui alla predetta FAQ, richiamati nella Nota, delle medesime è stata data informazione all’ Amministrazione centrale per le opportune valutazioni di competenza.

NOTA

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