Decreto Scuola 2025: immissioni in ruolo anche per idonei concorsi (max 30% posti)
Elenco regionale, assunzioni fino al 31 dicembre. Tutte le altre novità.
Con 88 sì, 55 no e un astenuto il disegno di legge di conversione del decreto su Pnrr e Scuola (n.45) ha ottenuto il disco verde dell’Aula di palazzo Madama. Ora il testo passa alla Camera dovrà essere approvato entro il prossimo 8 giugno. Ecco le principali novità
Art. 2 Reclutamento docenti: idonei in graduatoria concorsi fino al 30%, elenco regionale, assunzioni fino al 31 dicembre
Ecco le novità per le assunzioni in ruolo del personale docente a partire dall’anno scolastico 2025/26:
- Graduatorie concorsi PNRR 1 e PNRR2 integrate, per un triennio, fino al 30% dei posti banditi con i candidati idonei per aver superato le prove
. - Costituzione elenco regionale per assunzioni su posti residui (dal 2026/27)
. - 5 giorni di tempo per accettare la nomina a tempo indeterminato
. - Arrotondamento per eccesso per le graduatorie concorso 2018 e 2020
. - Assunzioni da concorso PNRR fino al 31 dicembre 2025 per graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre.
. - Anno di prova possibile per chi consegue l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025
. - concorso ed. motoria: idonei entrano in graduatoria e la graduatoria sarà utilizzata fino al suo esaurimento
Le altre novità
Art. 1 Riforma degli istituti tecnici
L’obiettivo è quello di consentire il raggiungimento del target PNRR previsto per l’attuazione della riforma 1.1 della Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 1 del PNRR.
Saranno previsti nuovi indirizzi e nuovi quadri orari.
La riforma degli istituti tecnici è introdotta dall’anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall’anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall’anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall’anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall’anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.
A decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024.
Il comma 2 rimanda il futuro riordino della disciplina degli istituti tecnici a un regolamento adottato su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata.
Tale Regolamento delineerà il nuovo ordinamento, seguendo le direttive indicate nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale (P.E.Cu.P.) dello studente, allegato al decreto stesso e concepito come documento guida per l’intero processo di rinnovamento.
Art. 1-bis (inserito al Senato)
1. Al fine di garantire la piena e migliore efficienza della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 22 sono inseriti i seguenti
“Art. 22-bis. – (Incarichi post-doc)
art. 2 bis (inserito al Senato)
Per l’anno scolastico 2025-2026, il Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all’articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».
Art-3 Asili nido
L’articolo 3 intende garantire il target PNRR relativamente alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR, fnanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, attraverso l’utilizzo di ulteriori risorse PNRR rese disponibili.
È prevista l’indizione di un un nuovo bando per la selezione delle progettualità relative agli asili nido necessarie al conseguimento dell’obietivo finale e mediante lo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili. Disponibili ancora 37 interventi.
Art-3 bis Addio Coding
Un emendamento al Decreto scuola ha modificato l’articolo 24-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. La modifica riguarda la dicitura: “approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding)”, che viene sostituita da una formulazione più estesa che comprende lo sviluppo di competenze informatiche più ampie, incentrate anche sull’applicazione pratica nei contesti educativi. Inoltre, il riferimento al “coding” viene ampliato ulteriormente includendo l’“apprendimento di conoscenze informatiche” e la “comprensione dei concetti fondamentali dell’informatica”. Infine, si introduce la possibilità di realizzare tali interventi “anche in via sperimentale”, aprendo così a forme innovative e più flessibili di didattica.
Finanziamento degli interventi PNRR per l’edilizia scolastica
Il Ministero dell’Istruzione potrà utilizzare fino a 819.699.113,93 euro da altri investimenti del PNRR di propria competenza, così ripartiti:
- 205.999.113,93 euro dalla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1: costruzione di nuovi edifici scolastici tramite sostituzione di quelli esistenti.
- 114.700.000 euro dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2: potenziamento del tempo pieno.
- 499.000.000 euro dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3: messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.
Incremento del Fondo per l’edilizia scolastica
Grazie a un emendamento approvato, il “Fondo unico per l’edilizia scolastica” è stato incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Questo permetterà l’avvio di interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici.
Art3. bis Titoli di studio per i servizi educativi e Scuole per l’infanzia (introdotto al Senato)
La laurea triennale L19 e la laurea LMBIS, purché conseguite entro l’anno scolastico 2021/22 sono requisiti di accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia
Art. 4 Disciplina della professione di guida turistica
Art. 5 Parità scolastica
L’articolo 5, comma 1, introduce una modifica all’articolo 1 della legge 62/2000, stabilendo che non può essere autorizzata l’attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studio attivo in una scuola paritaria.
Con il comma 3, si introduce una nuova regolamentazione per gli esami di idoneità: è possibile sostenerli nello stesso anno scolastico per un massimo di due anni di corso successivi a quello per cui si è stati ammessi per scrutinio. Se l’esame copre due anni, la commissione deve essere presieduta da un dirigente scolastico esterno, nominato dall’Ufficio scolastico regionale. Non sono previsti compensi per la partecipazione alla commissione.
Il comma 4, lettera a), cancella l’obbligo precedentemente assegnato al Ministero dell’Istruzione di predisporre un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative.
La lettera b) posticipa all’anno scolastico successivo all’entrata in vigore della legge l’applicazione alle scuole paritarie delle norme su:
- redazione della pagella elettronica;
- disponibilità digitale della pagella alle famiglie;
- adozione dei registri online e dell’invio elettronico delle comunicazioni;
- introduzione del protocollo informatico.
Art. 6 Misure urgenti in materia di welfare studentesco
L’articolo 6 incrementa i fondi destinati al welfare studentesco, con un aumento di 1 milione di euro per il 2025 e di 3 milioni per gli anni successivi, destinati a migliorare i servizi per gli studenti. Nel dettaglio, come specificato dal Ministero, si migliora la dotazione dello stanziamento attualmente disponibile per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli alunni più disagiati.
Art. 6 bis (introdotto al Senato)
Il nuovo articolo 6-bis modifica la legge 107/2015 comma 121 e 123, stabilendo che, dall’anno scolastico 2025/26 criteri e modalità di assegnazione della Carta Docente, così come l’importo annuale, saranno definiti da un decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Per l’anno scolastico 2024/2025, invece, resteranno in vigore le disposizioni già previste dal decreto attuativo del comma 122 della Legge 107/2015.
Pertanto le novità della Carta docente dall’anno scolastico 2025/26
- importo assegnato in automatico anche ai docenti con contratto al 31 agosto
- importo stabilito annualmente, fino ad un max di 500 euro
- i soggetti presso i quali la Carta viene utilizzata dovranno trasmettere le fatture entro 90 giorni dalla validazione dei buoni, pena la decadenza dal rimborso.
Art. 7 Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie
Le scuole dell’infanzia paritarie, qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, possono ricorrere ancora per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 ad incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo.
Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
Art. 8 Disposizioni urgenti per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile
Sarà prevista una formazione strutturata per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, per affinare le loro competenze nell’intercettare tempestivamente eventuali segnali di disagio e nell’adottare strategie adeguate di intervento.
Per finanziare queste attività, un milione di euro sarà trasferito dal Fondo nazionale per la lotta alla droga al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Art. 9. Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell’istruzione e del merito
La norma prevede una procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali. La procedura è svolta su base territoriale.
Per l’attivazione e lo svolgimento del concorso su base territoriale ci si potrà avvalere della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), prevista dall’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Potenziamento per la promozione della filiera tecnologico-professionale
È previsto l’inserimento di un dirigente non generale nella Struttura tecnica, con relativo aumento della dotazione organica del Ministero dell’Istruzione. Importante novità è la possibilità di impiegare anche personale scolastico in comando o fuori ruolo (legge 448/1998), per rafforzare le competenze operative.
È formalizzata inoltre la collaborazione con il Dipartimento competente, in attesa della riorganizzazione ministeriale. Un decreto ministeriale disciplinerà transitoriamente l’organizzazione della Struttura.
Sul piano finanziario, i fondi per la Struttura aumentano:
- 735.972 euro nel 2024
- 752.363 euro nel 2025
- 825.119 euro annui dal 2026
Cambiano le modalità di nomina del direttore generale
Secondo la nuova formulazione del comma 3, il direttore generale viene scelto tramite avviso pubblico, tra soggetti in possesso di una comprovata esperienza sia amministrativa che gestionale. La norma stabilisce che la selezione debba avvenire su base meritocratica, valorizzando la qualificazione professionale dei candidati.
Art. 10. Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei
Al fine di promuovere l’internazionalizzazione degli ITS Academy nell’ambito del Piano Mattei, il decreto autorizza per l’anno 2025 la spesa di 1 milione di euro per l’ampliamento dell’offerta formativa degli Istituti medesimi.
Art. 11
Il presente decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’8 aprile e dovrà essere convertito in Legge entro il prossimo 8 giugno.