Decreto Green pass scuola è legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale: ecco le novità

Il decreto Green Pass scuola è stato convertito in legge ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: ecco tutte le novità.

Decreto Green pass scuola, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 235 del 1° ottobre 2021 la Legge 24 settembre 2021, n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Vediamo le novità introdotte dal governo.

Decreto Green Pass scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Sono diverse le novità, come quella riguardante l’accesso a scuola. Nel testo, infatti, si legge che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19.

Accesso a scuola

Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
Viene disposto l’esonero dall’obbligo di Green pass per gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

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Qualora si avesse la necessità di accedere a scuola ma si fosse sprovvisti del Green pass in quanto non è stato generato oppure rilasciato, occorre la presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2

Green pass per il personale scolastico

Per quanto riguarda il personale scolastico, il mancato rispetto delle disposizioni riguardante l’obbligo di possesso e di esibizione del Green pass è considerato assenza ingiustificata: non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro é sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro é disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.

Il decreto Green pass ha esteso, inoltre, a 72 ore la validità del tampone molecolare mentre viene assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Ecco l’indirizzo istituzionale della Gazzetta Ufficiale dove trovare il testo integrale della legge.

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