Criticità nel caricamento su piattaforma dei documenti per una gara

da sinergie di scuola

Acquisti in Rete

In caso di criticità nella piattaforma di gara che impediscano, agli operatori economici che intendono partecipare, il completo caricamento di tutti gli elementi richiesti dal capitolato a pena di esclusione, non è sufficiente che la necessaria proroga dei termini per la presentazione delle offerte sia comunicata soltanto sul sito istituzionale della stazione appaltante. In caso di modifiche sostanziali, come sono quelle legate a interventi per superare le limitazioni della piattaforma, devono valere le stesse forme di pubblicità osservate in precedenza per il bando, e la sola comunicazione sul sito dell’ente, senza che sia accompagnata con gli altri metodi previsti dalla disciplina di riferimento e dalla legge di gara, appare in contrasto con la garanzia dei principi di parità di trattamento e massima partecipazione.

È quanto evidenzia Anac nel parere di precontenzioso n. 268 approvato dal Consiglio del 2 luglio scorso, facendo seguito a un’istanza presentata da una ditta di pulizie in relazione alla procedura di affidamento del servizio presso la Direzione centrale per la formazione e la Direzione regionale del Lazio dei Vigili del Fuoco a Roma. La società aveva lamentato in particolare le modalità di comunicazione della proroga di dieci giorni del termine di offerta, avvenuta nella stessa data della scadenza originaria con solo avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante, invece che – come avrebbe richiesto la legge di gara, ha evidenziato la ditta – via Pec o con avviso attraverso la piattaforma “Acquistinretepa”.

Come emerso dagli approfondimenti svolti, al momento della procedura su MePA il sistema consentiva soltanto di indicare il ribasso percentuale offerto, mentre veniva impedita, per materiale impossibilità di caricare ulteriori allegati, l’aggiunta di altre informazioni richieste dal capitolato, in particolare quelle sulla più efficiente organizzazione aziendale o sugli sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Assieme alla proroga veniva quindi spiegato che era stata disposta sulla piattaforma una nuova casella, che avrebbe permesso di caricare l’ulteriore documentazione, dando la possibilità anche agli operatori che già avevano presentato offerta eventualmente di integrarla.

Nel parere, Anac evidenzia però come fino alla prima scadenza originaria “tutte le offerte fossero potenzialmente suscettibili di esclusione in quanto”, per le “criticità della piattaforma MePA, risolte poi contestualmente alla proroga, non era possibile indicare tutti gli elementi dell’offerta richiesti dalla lex specialis”, che esclude chiaramente “l’ammissibilità di offerte non complete, indipendentemente dai chiarimenti postumi che può richiedere la commissione giudicatrice e che, in ogni caso, non possono mai assurgere ad integrazione dell’offerta presentata”. Né si può sostenere, per la situazione esaminata, che l’invio di Pec ai partecipanti avrebbe rappresentato un aggravio sproporzionato. Il capitolato della gara in questione espressamente prevede comunicazioni mediante piattaforma di approvvigionamento e domicilio digitale/recapito certificato. E prevede la pubblicazione su “Acquistinretepa” della documentazione e delle regole del sistema del bando, comprese le eventuali rettifiche.

La notizia della proroga tramite sito istituzionale, pur possibile, non è quindi sufficiente, considerando anche il rischio di escludere una pletora di concorrenti per ragioni indipendenti dalla loro responsabilità. Nel caso di specie poi, spiega il parere, tale modalità di avviso “appare del tutto inidonea ad assicurare la par condicio dei concorrenti. Al riguardo, infatti, appare innegabile l’evidenza della disparità di trattamento tra coloro che avevano presentato l’offerta tempestivamente (ancorché incompleta) come” la società che ha presentato istanza ad Anac “e quelli che, non avendola ancora presentata, all’ultimo hanno avuto modo di beneficiare della proroga e della correzione delle carenze operative della piattaforma”.

L’Autorità ha quindi considerato illegittime le modalità operate e con il parere chiede alla stazione appaltante di disporre un’ulteriore proroga di tempo ragionevole, dandone in questo caso comunicazione nei modi previsti, fatto salvo, in ogni caso, l’esercizio dell’autotutela sull’intera procedura.

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