Copertura assicurativa per docenti, ATA e studenti: tutelate tutte le attività didattiche dall’infanzia all’università. CIRCOLARE Inail
da orizzonte scuola
L’INAIL ha definito con la circolare n. 1 del 9 gennaio le nuove disposizioni in materia di tutela assicurativa per il personale scolastico e per gli alunni del sistema nazionale di istruzione. La novità principale riguarda il carattere strutturale dell’estensione della copertura assicurativa, che dall’anno scolastico 2025/2026 diventa definitiva dopo una fase di sperimentazione biennale.
La misura amplia in modo significativo l’ambito di applicazione della protezione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, superando i limiti che in passato circoscrivevano l’obbligo assicurativo alle sole esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche.
Copertura assicurativa per tutte le attività didattiche
L’articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, ha reso permanente la tutela assicurativa che era stata introdotta in via sperimentale per l’anno scolastico 2023/2024 e poi prorogata per il 2024/2025.
La copertura INAIL si applica ora a tutte le attività di insegnamento e apprendimento svolte nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Il personale docente, tecnico-amministrativo, gli esperti esterni, gli assistenti, i ricercatori e gli assegnisti risultano assicurati per tutte le attività di insegnamento, senza più la limitazione ai soli rischi legati all’uso di macchine elettriche o elettroniche.
Gli studenti dalla scuola dell’infanzia all’università beneficiano della tutela per tutti gli eventi lesivi riconducibili ai luoghi di svolgimento delle attività didattiche e loro pertinenze, compresi urti, scivolamenti e cadute nei locali scolastici.
La protezione copre anche le attività di mensa, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e le attività ludico-sportive organizzate dalle istituzioni scolastiche.
Tutela ampliata agli infortuni in itinere per i percorsi formazione scuola-lavoro
L’articolo 7 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha introdotto una norma di interpretazione autentica che estende la tutela agli infortuni in itinere occorsi agli studenti durante i percorsi di formazione scuola-lavoro.
La disposizione riconosce la copertura assicurativa per gli eventi lesivi verificatisi nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio dello studente al luogo dove si svolgono i percorsi formativi e viceversa.
La norma ha effetto retroattivo e si applica anche agli infortuni accaduti negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, rientrando nel termine di prescrizione triennale previsto per le prestazioni assicurative.
Le strutture territoriali dell’INAIL provvederanno al riesame dei casi respinti, compresi quelli con opposizione definita negativamente. Il decreto stabilisce che le convenzioni tra istituzioni scolastiche e imprese ospitanti non possono prevedere la destinazione degli studenti a lavorazioni ad elevato rischio individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa.

