Conservazione del posto e permessi per malati oncologici o con patologie invalidanti e croniche
da sinergie di scuola
In Gazzetta Ufficiale la Legge n. 106 del 18 luglio 2025.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 è stata pubblicata la Legge n. 106 del 18 luglio 2025, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.
Il provvedimento entrerà in vigore il 9 agosto 2025.
Conservazione del posto di lavoro
I dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o invalidanti con un grado di invalidità pari o superiore al 74% possono richiedere un congedo fino a 24 mesi, durante il quale conservano il posto di lavoro, ma senza retribuzione e senza poter svolgere attività lavorativa.
Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.
Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
La certificazione delle malattie è rilasciata dal medico curante, e può essere verificata tramite il Sistema tessera sanitaria.
Per i lavoratori autonomi, la sospensione dell’attività lavorativa per malattia può durare fino a 300 giorni all’anno.
Dopo il congedo, il dipendente ha diritto di accedere prioritariamente al lavoro agile, se compatibile con la propria attività lavorativa.
Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche
I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.
Il diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Per le ore di permesso aggiuntive si applicala disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
Nel settore pubblico, le amministrazioni competenti provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale é prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
Agli oneri derivanti, valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, che è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall’anno 2026.
Queste disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.