Congedo straordinario L. 104/92, residenza e convivenza

di Esposito Santonicola, La Voce della scuola

Il Tribunale di Venezia stabilisce che la residenza anagrafica noneEquivale necessariamente a convivenza effettiva.

 

Con recentissima sentenza del Tribunale di Venezia, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Margherita Bortolaso, è stato accolto il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Esposito Santonicola, annullando il diniego di un congedo straordinario (ex art. 42, co. 5, D.Lgs. 151/2001) e riaffermando la preminenza della sostanza sulla forma nell’interpretazione delle norme “in chiave costituzionalmente orientata”, a tutela dei soggetti più fragili.

La vicenda trae origine dalla richiesta di un collaboratore scolastico, il quale, in qualità di nipote convivente con il proprio familiare affetto da disabilità in situazione di gravità, aveva ottenuto dall’istituto di appartenenza il congedo biennale per prestare la necessaria assistenza. La domanda era stata corredata da tutta la documentazione prescritta, inclusa la prova della convivenza e le dichiarazioni di impossibilità all’assistenza da parte di tutti gli altri familiari prioritari.

La Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) negava il visto di regolarità, fondando il proprio diniego su tre argomenti principali:

  1. Sosteneva che la presenza di un figlio del disabile, anagraficamente residente allo stesso indirizzo, costituisse un ostacolo insuperabile;
  2. Elevava il dato risultante dall’Anagrafe Nazionale (ANPR) a unica fonte di verità, ritenendolo prova incontrovertibile di una presunta “convivenza” tra padre e figlio;
  3. Considerava giuridicamente irrilevanti sia la dichiarazione di impossibilità all’assistenza prodotta dal figlio, sia le prove documentali che attestavano il suo domicilio abituale in un altro comune.

In sede di discussione, l’Avvocato Aldo Esposito ha meticolosamente confutato l’impianto argomentativo della Ragioneria, dimostrandone l’infondatezza in fatto e in diritto. Nel dettaglio, la linea difensiva accolta dal Giudice è stata esposta nei seguenti termini:

  • Opponendo al dato informatico dell’ANPR prove di rango superiore, che certificavano la dimora abituale del figlio in un altro comune. Si è sostenuto che l’Amministrazione, ignorando tali prove, fosse incorsa in un palese eccesso di potere per difetto di istruttoria.
  • Argomentando che, nel caso in esame, l’interpretazione della RTS violava la finalità stessa della norma, creando un intollerabile “vuoto di tutela” a danno del disabile, in contrasto con i principi costituzionali di solidarietà e tutela della salute.

Le Conclusioni del Giudicante

Il Tribunale di Venezia ha pienamente condiviso la linea difensiva. La Dott.ssa Bortolaso ha statuito che la nozione di residenza rilevante è quella effettiva e non quella meramente formale, e che l’Amministrazione non può trincerarsi dietro un dato anagrafico smentito da plurime evidenze documentali. Di conseguenza, il Giudice ha “accertato il diritto” del ricorrente a fruire del congedo sin dalla data della domanda originaria e ha “ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Ministero dell’Economia e delle Finanze […] di adottare tutti i provvedimenti necessari” per la sua piena attuazione.

.

Nuovo evento formativo gratuito di Anicia “Promuovere la letteratura nell’infanzia e nell’adolescenza”.

DATA: 28 novembre 2025 – inizio ore 18.00
Relatore: Rossella Caso
Destinatari del webinar:
➡️Educatori, docenti e insegnanti
➡️Famiglie e genitori
➡️Dirigenti scolastici
➡️Pedagogisti e psicologi
Il webinar intende promuovere la lettura nell’infanzia e nell’adolescenza attraverso un laboratorio a tema natalizio.
Obbligatoria la conferma e iscrizione sul sito

Condividi questa storia, scegli tu dove!