Congedo parentale: diritti, procedura e retribuzione
di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola
Congedo parentale: Chi ne ha diritto, quale procedura seguire e com’è retribuito.
L’INPS, con il messaggio n° 251 del 26 gennaio 2026, ha dato indicazioni amministrative e procedurali relativamente al congedo parentale i cui limiti temporali, dal primo gennaio 2026, sono stati incrementati fino al raggiungimento del quattordicesimo anno di età del figlio, pertanto, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025, il limite temporale di fruizione applicabile rimane di dodici anni.
Chi può usufruirne
Dal messaggio dell’INPS si evince che il congedo parentale, secondo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio del 2026, può essere usufruito esclusivamente da lavoratori dipendenti genitori naturali, adottivi, affidatari o genitori presso cui sono collocati dei minori.
Modalità di fruizione lavoratori dipendenti
Il congedo parentale può essere usufruito entro i primi quattordici anni di vita del figlio nato dal primo gennaio in poi, con modalità diversa tra i genitori naturali e i genitori adottivi o affidatari o genitori presso cui sono collocati dei minori.
Per i genitori naturali, il congedo parentale può essere fruito entro il quattordicesimo anno di età:
• Per la madre, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità;
• Per il padre dal giorno della nascita del figlio.
Per i genitori adottivi, affidatari o collocatari di minori, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Modalità di fruizione lavoratori iscritti alla gestione separata
Per i genitori lavoratori iscritti alla gestione separata, la fruizione del congedo parentale rimane confermata ai primi dodici anni di vita del figlio con le seguenti precisazioni tra genitori naturali, adottivi o affidatari.
Genitori naturali:
• La madre a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità;
• Il padre dal giorno della nascita del figlio.
Genitori adottivi:
Con inizio dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo (cfr. l’art. 8, commi 4 e 7, della legge 22 maggio 2017, n. 81).
Modalità di fruizione lavoratori autonomi
Per i lavoratori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento.
Minori nati prima del 2026
Dal 1° gennaio 2026 il personale scolastico con figli che non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di vita (o nel caso in cui non siano trascorsi quattordici anni dall’ingresso in famiglia) possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia previsti.
Come presentare la domanda
Per presentare la domanda, via telematica, i lavoratori della scuola sia all’Istituzione scolastica nei tempi previsti dal regolamento d’istituto, sia all’INPS prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto accedendo al portale dell’INPS
Retribuzione
La retribuzione per entrambi i genitori che usufruiscono del congedo parentale è corrisposta nella seguente misura:
- Per i primi 30 giorni al 100%;
- Per i successivi due mesi all’80%, se utilizzato entro i 6 anni del bambino, o in caso di adozione o affidamento, entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore;
- Per i restanti fino a un massimo di 11 non sono retribuiti, salvo particolari condizioni reddituali al 30% .

