Congedo di paternità anche alla madre intenzionale
di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola
Congedo di paternità, spetta anche alla madre intenzionale nelle coppie omogenitoriali femminili: istruzioni INPS.
Con la sentenza n. 115 del 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001(come modificato dal D.Lgs. 105/2022) nella parte in cui non riconosceva il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che, in una coppia omogenitoriale femminile, sia genitore intenzionale e risulti iscritta come tale nei registri dello stato civile.
La figura della madre intenzionale
Secondo la Corte, nelle coppie omogenitoriali femminili è possibile individuare una figura equiparabile al padre nelle coppie eterosessuali, distinguendo:
- Madre biologica: colei che ha partorito, cui spettano le tutele della maternità.
- Madre intenzionale: la donna che non ha partorito ma che ha condiviso il progetto genitoriale e partecipa attivamente alla cura e responsabilità verso il figlio.
Il diritto al congedo di paternità obbligatorio
Anche la madre intenzionale ha diritto a fruire del congedo di paternità obbligatorio di:
- 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo),
- entro i limiti temporali previsti dall’art. 27-bis del TU maternità/paternità.
Modalità di fruizione e richiesta
Le istruzioni operative della circolare INPS n. 122/2022 si applicano anche alla madre intenzionale e sono state riepilogate con messaggio del 7 agosto 2025:
- La comunicazione di fruizione va fatta al datore di lavoro, che anticipa l’indennità per conto dell’INPS.
- Se non è previsto l’anticipo, la domanda va presentata direttamente all’INPS.
- Per le dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la richiesta si presenta esclusivamente al datore di lavoro.
- Il diritto spetta solo se la madre intenzionale risulta genitore nei registri dello stato civile o a seguito di adozione, affidamento o collocamento.
Trattamento economico durante il congedo
Durante il congedo di paternità obbligatorio spetta:
- Indennità pari al 100% della retribuzione;
- Contribuzione figurativa per il periodo di assenza.
Decorrenza degli effetti
Gli effetti della sentenza decorrono dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il diritto vale solo per le astensioni dal lavoro iniziate da tale data in poi, con il rispetto degli adempimenti di legge.