Conferma dei docenti di sostegno, proroga per altri due anni
di Sergio De Napoli, Miur Istruzione
Conferma dei docenti di sostegno: ufficiale la proroga per altri due anni
con il Decreto Scuola 127/2025. Come funziona la procedura.
Non mancheranno le polemiche, così come non sono mancate negli ultimi mesi da quando è stata istituita, ma per i prossimi due anni il mondo del sostegno dovrà confrontarsi con la decisione del Ministero dell’Istruzione e del Merito di estendere fino al 2027/28 la possibilità di riconferma dei docenti di sostegno a tempo determinato su richiesta delle famiglie.
Continuità didattica garantita per i docenti di sostegno
L’ufficialità è arrivata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2025 del Decreto Scuola n. 127/2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito assicura la proroga della procedura di riconferma dei docenti di sostegno per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. In questo modo, nelle intenzioni del ministero, si punta ad assicurare la continuità didattica agli alunni con disabilità, consentendo – su richiesta delle famiglie – di mantenere lo stesso insegnante anche per l’anno successivo.
Le polemiche nascono anche da una serie di incongruenze riscontrate nell’applicazione di questa misura, come la possibilità di conferma anche per i docenti non specializzati, proprio mentre il Ministero istituisce i Corsi Indire abbreviati per consentire di ottenere il titolo e limitare la pratica del conferimento delle cattedre su sostegno ai docenti senza titolo.
La misura sarà regolata da una nuova Ordinanza ministeriale biennale, parallela a quella relativa alle GPS, e seguirà un iter condiviso tra famiglia, dirigente scolastico, docente e Ufficio Scolastico Provinciale.
Come funziona la procedura di conferma
Sulla scorta di quanto accaduto in avvio del corrente anno scolastico, anche dall’anno prossimo la famiglia può chiedere formalmente al dirigente scolastico la riconferma del docente di sostegno. Il dirigente, dopo aver valutato l’interesse dell’alunno e sentito il Gruppo di Lavoro Operativo, inoltra la richiesta tramite il sistema informativo SIDI. Il docente, a sua volta, deve dichiarare la disponibilità alla nomina nella domanda per le 150 preferenze estive, specificando se intende accettare un incarico al 30 giugno o al 31 agosto e indicando la tipologia di posto.
Va detto che questa procedura, con il bollettino zero concluso entro la fine di agosto, ha anche consentito una notevole riduzione delle tempistiche nell’assegnazione delle supplenze tramite algoritmo, con tutti gli uffici scolastici in grado di rispettare le scadenze imposte.
L’Ufficio Scolastico verifica poi, dopo la procedura iniziale, la disponibilità del posto dopo le operazioni di mobilità e immissioni in ruolo e la nominabilità del docente, cioè il suo diritto alla nomina in base a punteggio, preferenze e tipologia di contratto.
Se tutte le condizioni risultano soddisfatte, la conferma viene ufficializzata con la pubblicazione del bollettino entro il 31 agosto.
Chi può richiedere la conferma
Possono beneficiare della proroga i docenti che nel 2025/26 hanno avuto un incarico su posto di sostegno fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Sono inclusi i docenti specializzati, indipendentemente dalla graduatoria di provenienza (GaE, GPS o interpello) e quelli non specializzati solo se l’incarico deriva da GPS seconda fascia o GPS incrociata. Proprio quest’ultima condizione è oggetti delle maggiori polemiche.
Sono invece esclusi coloro che hanno ricevuto supplenze brevi o incarichi da graduatoria di istituto. Nel 2025/26 sono stati 44.926 i docenti riconfermati, in molti casi con orario più favorevole rispetto all’anno precedente.
Chiarimenti degli Uffici Scolastici
Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno chiarito che la conferma è subordinata alla reale disponibilità dei posti e alla nominabilità effettivadel docente nel cosiddetto “turno 0”.
Non si tratta, dunque, di un diritto automatico alla riserva del posto, ma di una precedenza nella nomina all’interno del contingente provinciale. In caso di mancata disponibilità, il docente non viene considerato rinunciatario ma rientra nel normale conferimento delle supplenze.
