Concorso Straordinario BIS: proroga della possibilità di nomina all’a.s. 2023/24 e scorrimento dei rinunciatari [Milleproroghe]

Si è concluso l’esame nelle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) e 5ª (Bilancio) del testo di conversione deldecreto legge milleproroghe (DL 198/22). Nel corso del procedimento sono stati approvati diversi provvedimenti.

 

A partire da Martedì 14 febbraio alle 16,30, il provvedimento passa all’esame dell’Aula del Senato.

É stato approvato l’emendamento 5.40 a prima firma Sen. Bucalo (FdL) relativo alla procedura di cui all’art. 59 comma 9 bis del Decreto legge 73/21 (c.d. concorso straordinario BIS).

L’emendamento prevede che, limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, le operazioni di assunzione sono prorogate all’anno scolastico 2023/2024.

A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all’anno scolastico 2023/2024.

I docenti che svolgono l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l’anno di formazione iniziale e prova nell’anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato.ù

Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all’articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.”».

In altri termini, l’emendamento prevede la possibilità di scorrimento della graduatoria nel caso di eventuali rinunce ma sempre entro i limiti dei posti messi a bando e sempreché ciò avvenga prima della pubblicazione delle graduatorie relativi al concorso pubblico previsto nell’ambito della nuova riforma del reclutamento (Decreto Legge 36/2022 convertito nella Legge 79/2022).

 

Approvato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l’ultimo periodo è sostituito con i seguenti: “Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all’anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all’anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l’anno di formazione iniziale e prova nell’anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all’articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.”».

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