Concorso PNRR 3, le FAQ del MIM
di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola
Certificazioni linguistiche e CLIL valide e punteggio per chi ha superato le prove di un precedente concorso PNRR.
Con due decreti del 9 ottobre scorso (D.D.G. n. 2938 e D.D.G. n. 2939) sono stati banditi i due concorsi PNRR 3: uno si riferisce alla scuola infanzia e primaria, l’altro alla secondaria di primo e secondo grado.
La scadenza per presentare la domanda è il 29 ottobre 2025.
Alcune FAQ pubblicate dal MIM forniscono indicazioni in merito ad una situazione particolare: la partecipazione dei candidati che hanno già sperato le prove di un precedente concorso.
Concorso infanzia e primaria
D. Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1?
R. No.
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D. Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, l’USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulto tra i vincitori, né tra gli idonei 30%; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1?
R. Sì; il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.
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D. Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero?
R. Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. In ogni caso, le certificazioni sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale in cui l’Ente risulta riconosciuto dal Ministero.
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D. Quali enti possono rilasciare le certificazioni CLIL di cui ai punti B.18 e B.19 dell’allegato B al DM n. 206 del 26 ottobre 2023?
R. Le certificazioni relative ai corsi di cui ai punti indicati possono essere rilasciate esclusivamente dalle Università e non da altri Enti.
Pertanto, solo le Università possono rilasciare le seguenti certificazioni CLIL:
- certificazioni conseguite ai sensi dell’articolo 14 del DM. n. 249 del 2010;
- certificazione CeClil;
- certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;
- certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia Clil della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica di livello almeno B2.
Concorso secondaria di primo e secondo grado
D. Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero?
R: Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. In ogni caso, le certificazioni sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale in cui l’Ente risulta riconosciuto dal Ministero.
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D. Quali enti possono rilasciare le certificazioni CLIL di cui ai punti B.4.10 e B.4.11 dell’allegato B al DM n. 205 del 26 ottobre 2023?
R: Le certificazioni relative ai corsi di cui ai punti indicati possono essere rilasciate esclusivamente dalle Università e non da altri Enti. Pertanto, solo le Università possono rilasciare le seguenti certificazioni CLIL:
- certificazioni conseguite ai sensi dell’articolo 14 del DM. n. 249 del 2010;
- certificazione CeClil;
- certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;
- certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia Clil della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica di livello almeno B2.
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D. Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.4.1?
R: No.
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D. Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, l’USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulto tra i vincitori, né tra gli idonei 30%; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.4.1?
R: Sì; il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.
Concorso PNRR 3, le FAQ del MIM ultima modifica: 2025-10-24T06:00:15+02:00 da

