Come funziona la trattenuta Brunetta per i docenti?

di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola

Cosa prevede la normativa e quando si applica la trattenuta. In quali casi non si applica la trattenuta.

 

La trattenuta Brunetta continua a suscitare dubbi tra i docenti, in particolare quando si verificano assenze per motivi di salute. Introdotta nel 2008, questa misura economica riguarda tutte le amministrazioni pubbliche e prevede decurtazioni dello stipendio in specifiche circostanze. Ecco cosa dice la normativa, quando si applica e in quali casi non è prevista.

Cosa prevede la normativa

In caso di assenza per malattia, al personale della pubblica amministrazione – quindi anche ai docenti – viene applicata una trattenuta su tutte le voci stipendiali fisse e continuative, oltre che su eventuali trattamenti accessori.  A stabilirlo è l’articolo 71 del decreto legge n. 112 del 2008, conosciuto comunemente come trattenuta Brunetta, dal nome dell’allora Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione Renato Brunetta.

Quando si applica la trattenuta

La trattenuta si applica nei primi dieci giorni di assenza per malattia, ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero presso strutture del Servizio sanitario nazionale per prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA). In queste situazioni, le decurtazioni stipendiali sono previste anche se l’assenza è giustificata da certificazione medica.

Cosa ha chiarito il Ministero

Una circolare ministeriale successiva ha specificato che la trattenuta è applicata dal primo al decimo giorno di assenza, mentre dall’undicesimo giorno in poi non si applica alcuna decurtazione. Questo perché nei primi dieci giorni le disposizioni della trattenuta Brunetta prevalgono rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

In quali casi non si applica la trattenuta

Ci sono però alcune eccezioni previste dalla normativa, che escludono l’applicazione della trattenuta. Non sono soggetti a decurtazione gli emolumenti nei seguenti casi:

• Ricovero ospedaliero (in strutture pubbliche o private)
• Day hospital
• Patologie gravi che richiedono terapie salvavita
• Infortuni sul lavoro
• Visite specialistiche di controllo legate a gravi patologie
• Periodi di convalescenza successivi a ricoveri o interventi effettuati in day hospital

 

Condividi questa storia, scegli tu dove!