Come compilare la domanda di mobilità?
Come compilare la domanda di mobilità?
di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola
Dove si trovano gli allegati? Tutti i documenti utili. Domande e risposte su modalità presentazione domande.
Mobilità 2025/2026: a partire da oggi, venerdì 7 marzo 2025, è possibile presentare la domanda per i docenti. I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti:
- Personale docente La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.
- Personale educativo La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.
- Personale ATA La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.
- Insegnanti di religione cattolica La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.
Domanda di mobilità, allegati
Nel sito del Ministero dell’Istruzione sono presenti le autodichiarazioni, gli allegati, che bisogna collegare alla domanda di mobilità. Ecco quali:
- Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola primaria
- Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola secondaria
- Allegato D ATA – Dichiarazione dell’anzianità di servizio
- Dichiarazione punteggio aggiuntivo
- Allegato E ATA – Dichiarazione di servizio continuativo
- Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo
- Allegato F ATA – Dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo
- Dichiarazioni insegnanti di religione cattolica
- Allegato G – Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
- Allegato G ATA – Dichiarazione DSGA beneficiari deroghe
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Le FAQ
D) Con quale modalità va presentata la domanda di mobilità e di passaggio?
R) La domanda, per il personale docente e ATA, sia per il trasferimento sia per il passaggio, va presentata in modalità telematica attraverso il portale Istanze on line, accedendo al sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
D) I docenti e il personale ATA, dichiarati soprannumerari dopo la scadenza della domanda di mobilità, con quale procedura devono presentare la domanda ed entro quale termine?
R) I docenti e il personale ATA dichiarati soprannumerari, dopo la scadenza della domanda di mobilità, devono presentare la domanda, avvalendosi del modello di domandapubblicato sul sito del MIM, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), inviandola all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI: per i docenti il 28 aprile 2025, per il personale ATA il 12 maggio 2025.
D) Il personale che rientra nei ruoli di provenienza deve presentare domanda?
R) Sì. Utilizzando il modello che trova nel sito del MIM nella sezione mobilità e inviandolo secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (PEC)all’ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande di mobilità al SIDI (vedi risposta precedente).
D) Il personale che rientra nei ruoli di provenienza verrà assegnato alla scuola di precedente titolarità?
R) Sì, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Qualora ciò non fosse possibile, detto personale è ammesso a presentare domanda di mobilità, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.
D) Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo e intende richiedere la restituzione al ruolo di provenienza, quando, come e a chi dovrà presentare la domanda?
R) Fermo restante che può presentare domanda esclusivamente nel primo anno di servizio può presentare la domanda attraverso una delle modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (PEC) entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione al SIDI che per i docenti è il 28 aprile 2025, inviando la domanda al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di precedente titolarità.
D)Su quali posti è disposta la restituzione al ruolo di provenienza?
R) Il provvedimento di restituzione è disposto sui posti vacanti e disponibili destinati alla mobilità e a condizione che non abbia presentato domanda di mobilità;
D) Quale posizione giuridica assume il docente che chiede la restituzione al ruolo di provenienza?
R) Il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo di provenienza.
D) Nel caso in cui non dovesse esserci disponibilità di posti vacanti e disponibili il docente che chiede di rientrare nel ruolo di provenienza, in quale posto viene assegnato?
R) In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.
D) Nella domanda per la mobilità è prevista la presentazione di documenti?
R) Si. Nella domanda è prevista una sezione nella quale sono elencati i documenti da allegare (es. residenza, precedenza comma 1 art. 13).
D) I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio devono presentare una sola domanda o più domande?
R) Sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande per il passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
D) In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio la documentazione da allegare va fatta per tutte e due le domande?
R) No. E’ consentito documentare una sola delle domande e nell’altra fare riferimento.
D) Nelle domande di passaggio di cattedra o di ruolo vanno indicate le abilitazioni possedute?
R) Si. Vanno indicate le specifiche abilitazioni possedute.
D) I titoli culturali posseduti ai fini dell’attribuzione del punteggio, vanno documentati?
R) Sì. Le domande vanno corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi.
D) Come si attestano i servizi presati ai fini dell’attribuzione del punteggio?
R) I titoli di servizio valutabili devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo-domanda.
D) I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati?
R) Si. unitamente alla domanda.
D) Il servizio non di ruolo per i docenti, quando va valutato?
R) Ai fini del computo dell’anzianità di servizio non di ruolo dei docenti, è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di 180 giorni o prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
D) Come va valutato il servizio fuori ruolo prestato in diversi gradi d’istruzione?
R) Il servizio non di ruolo, prestato in diversi gradi d’istruzione, va valutato in relazione al tipo di mobilità: per la mobilità volontaria punti 6 per ogni anno, mentre per la mobilità d’ufficio viene attribuito un punteggio diverso in relazione all’anno scolastico:
• (a.s. 2025/2026 punti 4; a.s. 2026/2027 punti 5; a.s. 2027/2028 punti 6);
• Per il servizio di ruolo prestato anche nella scuola dell’infanzia (per il trasferimento volontario punti 6; per il trasferimento d’ufficio punti 3).
D) Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario e ai fini del trasferimento d’ufficio, come viene attribuito il punteggio per la continuità?
R) L’attribuzione del punteggio di continuità didattica, escluso l’anno in corso, è valutato:
• Per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o d’incarico triennale prestato senza soluzione di continuità per almeno un triennio punti 4 per anno;
• Per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio (quarto e quinto anno) punti 5;
• Per ogni anno oltre il quinquennio punti 6 per anno.