Che fine ha fatto “il bonus merito”?

da il gessetto

Vademecum normativo sul “bonus merito” istituito dalla legge 107 del 2015, ad uso delle RSU e di tutti i docenti.

In questo documento cercherò di chiarire gli aspetti normativi riguardo al cosiddetto “bonus merito” istituito con la legge 13 luglio 2015, n. 107 (legge “Buona Scuola” del governo Renzi, da qui in poi “legge 107”).

Iniziamo in un certo senso dalla conclusione, perché è importante anticipare che, come spesso accade in Italia quando si tratta di leggi, la questione è ancora un po’ controversa. Infatti dopo la promulgazione della legge 107 se ne sono succedute altre che non l’hanno esplicitamente abrogata (tant’è vero che, all’interno del fondo complessivo che lo Stato assegna alle scuole ogni anno per remunerare il salario accessorio dei dipendenti, la somma relativa al bonus compare ancora come voce a sé stante), ma ne hanno modificato ambiti e procedure di applicazione. È certo che le norme successive danno la possibilità alla contrattazione integrativa di istituto (cioè la contrattazione che si svolge a livello di singola istituzione scolastica tra il dirigente e le RSU elette) di non seguire la procedura di assegnazione originariamente prevista dalla legge 107:ma la questione ancora irrisolta è se tale procedura non si debba più seguire, come ritengono tutti i sindacati, o si possa ancora seguire, come pensa invece l’Associazione nazionale presidi (si veda per esempio questo articolo sul sito dell’ANP).

Incominciamo la storia. Tutti ricordiamo l’istituzione del “bonus merito” con la legge 107, e anche le polemiche suscitate dalla procedura di assegnazione:

Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti […] assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione. [art. 1 comma 127] Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. [art. 2 comma 129]

Un cambiamento fondamentale è stato introdotto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge Finanziaria), comma 249:

Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.

Quindi con tale norma anche il personale ATA ha potuto accedere a questo fondo e, cosa importantissima, la contrattazione di istituto ha la libertà di assegnarlo per qualsiasi attività aggiuntiva svolta dal personale scolastico: non c’è più l’obbligo di seguire la prassi stabilita dalla legge 107.

Un’altra norma fondamentale, ma poco citata quando si parla di questo argomento, è il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) che a livello nazionale il governo e i sindacati stipulano ogni anno per l’individuazione dei criteri per l’assegnazione delle risorse del cosiddetto Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF), che altro non è che l’intero ammontare del finanziamento che viene assegnato alle singole scuole per pagare il lavoro aggiuntivo del personale, e che si compone di diverse voci (tra cui anche questa del bonus). Ebbene, relativamente alla somma relativa al bonus, il CCNI dell’a.s. 2024-25 e anche degli anni precedenti recita:

Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007, tenuto conto di quanto riportato al successivo comma 2. [art. 2 comma 1] I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto, nonché per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, destinate alla remunerazione del personale, sono individuati dalla contrattazione Integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa. [art. 2 comma 2]

Quindi, come si vede, le attività da remunerare con il bonus sono le stesse che vengono tradizionalmente remunerate attingendo da quello che si chiama Fondo di Istituto (FIS, che costituisce una delle voci del FMOF), e che vengono analiticamente elencate appunto nell’art. 88 del CCNL 29 novembre 2007, art. 88:

1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola […] Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento […] 2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:
a. Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia […] b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa […] d. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica […] e. le prestazioni aggiuntive del personale ATA […] f. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali […] g. le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo […] h. l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo […] i. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni […] j. la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del presente CCNL spettante al DSGA […] k. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF;
l. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

Non c’è più alcun riferimento alla legge 107 e quindi ai criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione.

Concludendo: la contrattazione integrativa di ogni istituzione scolastica può tranquillamente conferire la somma del bonus nel FIS e decidere poi come impiegarlo per retribuire le diverse attività elencate poc’anzi, esattamente come si faceva prima della legge 107.

Non sono a conoscenza di una statistica sull’operato delle scuole in Italia, ma credo che questa sia ormai la prassi seguita dalla stragrande maggioranza degli istituti.

Se un dirigente di una scuola dovesse avere l’intenzione di elargire la somma del bonus secondo la procedura stabilita dalla legge 107, le RSU hanno tutto il diritto di esprimere la loro contrarietà, o perché ritengono che la norma della legge 107, pur non essendo stata esplicitamente abrogata, sia comunque da ritenersi superata (ed è questa anche la mia opinione), o perché pensano che ci sia un criterio più giusto per utilizzare quei soldi.

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