Bonus mamme 2025, le FAQ dell’INPS

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola

Bonus mamme 2025, supplenti e dipendenti di ruolo con almeno 2 figli possono presentare domanda entro il 9 dicembre.

 

L’INPS, con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, ha comunicato le modalità di erogazione del “nuovo bonus mamme” introdotto dal DL n. 95/2025, destinato alle donne lavoratrici con due o più figli.

Importo e finalità del bonus

Il contributo consiste in una integrazione al reddito pari a 40 euro per ogni mese (o frazione di mese) lavorato.
È rivolto a:

Lavoratrici con due figli, titolari di contratto a tempo determinato o indeterminato, autonome o libere professioniste, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;
Lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo determinato, autonome o libere professioniste, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Quindi, nel caso di lavoratrici della scuola:

supplenti o tempo indeterminato con 2 figli fino a 10 anni
supplenti con 3 figli fino a 18 anni.
Le lavoratrici a tempo indeterminato con 3 figli non accede al bonus mamme, perché usufruisce già della decontribuzione in busta paga (se fa domanda).

Requisiti di accesso

Per ottenere il bonus è necessario:

avere un reddito da lavoro complessivo non superiore a 40.000 euro annui;
possedere o maturare entro il 31 dicembre 2025 il requisito relativo al numero dei figli (ossia avere almeno due figli al 1° gennaio 2025 o raggiungere tale condizione entro la fine dell’anno).
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ed è esente da imposizione fiscale e contributiva.

Modalità di richiesta e tempi

La domanda deve essere presentata all’INPS, che provvederà a erogare il bonus in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025.

Le modalità di presentazione sono le seguenti:

tramite il sito istituzionale www.inps.it, accedendo con SPID (livello 2 o superiore), CIE 3.0, CNS o eIDAS;
attraverso il Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo tariffa);
mediante gli Istituti di patronato).
Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare. Considerato che il termine scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande possono essere presentate entro il 9 dicembre 2025, ovvero entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano successivamente ma comunque entro il 31 dicembre 2025.

Agevolazione contributiva per lavoratrici con tre o più figli

Per le lavoratrici con tre o più figli titolari di contratto a tempo indeterminato, è confermato fino al 31 dicembre 2026 l’esonero del 100% dei contributi previdenziali IVS, come previsto dall’art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024.

Il beneficio si applica fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, entro il limite massimo di 3.000 euro annui (pari a 250 euro mensili).

Le lavoratrici del settore scuola possono presentare domanda accedendo ai servizi disponibili nell’area riservata del portale MIM.

Le faq dell’INPS

L’INPS ha pubblicato, all’interno del manuale, alcune faq sul bonus mamme. Le sintetizziamo di seguito.

Figli utili per l’accesso alla misura

D: Ai fini del conteggio dei figli richiesti per il Bonus, vanno indicati solo quelli fiscalmente a carico o tutti?
R: Vanno considerati tutti i figli, indipendentemente da:

convivenza,
stato di carico fiscale,
composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.
Sono esclusi solo i figli per cui la madre sia sospesa o decaduta dalla responsabilità genitoriale.

Nucleo familiare

D: Per “numero di figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice” cosa si intende?
R: Anche in questo caso si considerano tutti i figli, senza riferimento alla convivenza, al carico fiscale o al nucleo anagrafico/ISEE, purché la madre mantenga la responsabilità genitoriale.

Età dei figli naturali o adottati

D: Nei casi di adozione o affidamento preadottivo conta l’età anagrafica o la data di ingresso in famiglia?
R: Per tutti i figli (naturali, adottati o in affido) rileva solo la data di nascita.

Perfezionamento del requisito sul numero dei figli

D: Se una donna ha 2 figli al 1/1/2025 e ne nasce un terzo durante l’anno, deve presentare due domande?
R: No, la domanda è unica.
La nascita del terzo figlio può:

dare diritto al bonus (se prima non spettava),
far perdere il diritto (per dipendenti a tempo indeterminato con ≥3 figli: scatta l’esonero contributivo).
Se il terzo figlio nasce dopo il 28/10/2025, la domanda può essere presentata fino al 31/01/2026.

Astensione per incarico politico o sindacale

D: Una lavoratrice in astensione per incarico politico ha diritto al bonus?
R:

No, se l’astensione è per incarico politico (es. assessore), perché è causa non legata al lavoro.
Sì, in caso di aspettativa sindacale: il rapporto di lavoro si considera comunque vigente.
Congedo biennale (Legge 388/2000)

D: I periodi di congedo straordinario biennale sono validi ai fini del bonus?
R: Sì, sono utili.

Congedo maternità e parentale

D: Il bonus è compatibile con maternità o parentale?
R: Sì, se il rapporto di lavoro è vigente.

Sospensione del rapporto di lavoro

Quali sospensioni sono utili?

R: Sono utili i periodi in cui la lavoratrice:

percepisce retribuzione o indennità,
ha contribuzione figurativa.
Sono esempi utili:

maternità,
parentale,
malattia bambino,
congedo biennale art. 8 L. 388/2000,
tutte le CIG (ordinaria, straordinaria, in deroga).
Non sono utili:

aspettativa volontaria,
aspettativa non retribuita,
aspettativa per incarichi politici,
sospensioni disciplinari,
mesi di part-time ciclico senza alcuna prestazione.
Definizione generale di sospensione

È un periodo in cui il rapporto è formalmente attivo ma la lavoratrice non lavora, non percepisce alcuna indennità e non matura contribuzione figurativa.

NASpI, DIS-COLL e tirocinio

D: Sono periodi validi per il bonus?
R: No, perché:

NASpI e DIS-COLL derivano dalla cessazione del rapporto,
il tirocinio non è un rapporto di lavoro.
I relativi importi non contano nel reddito utile.

Preavviso non lavorato

D: L’indennità per preavviso non lavorato conta come reddito? Le mensilità si considerano lavorate?
R:

Le mensilità non sono valide ai fini del bonus.
L’indennità non si conteggia nel reddito utile sotto i 40.000 €.
Reddito da lavoro

Quali redditi vanno inclusi?

Si considerano tutti i redditi da lavoro (dipendente o autonomo) percepiti nel 2025, anche se:

esenti,
con tassazione sostitutiva o ridotta,
equiparati (es. maternità, malattia, congedi).
Non contano:

NASpI, DIS-COLL,
pensioni (anche reversibilità).
Il reddito dipendente è calcolato al netto dei contributi obbligatori, ma senza deduzioni per contributi facoltativi (riscatti, ricongiunzioni).

Anno di riferimento

Il reddito da considerare è quello dell’anno 2025.

Il TFR va incluso?

No, il TFR è soggetto a tassazione separata e non rileva ai fini della soglia dei 40.000 €.

Calcolo del reddito – incertezza al momento della domanda

D: Se non so ancora se nel 2025 supererò i 40.000 €, cosa devo fare?
R:

Se dopo aver presentato la domanda il requisito non risulta rispettato, la lavoratrice deve annullare la domanda (o chiedere l’annullamento alla sede INPS).
Se il bonus è già stato pagato, l’INPS procederà alla revoca e al recupero delle somme.

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