Attività alternative alla religione cattolica, nomina e retribuzione dei docenti incaricati

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola

Le note dell’USR per il Piemonte e per il Veneto.

 

Una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e una dell’USR per il Veneto forniscono dettagliate indicazioni operative riguardo alla nomina e retribuzione dei docenti incaricati di svolgere le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2025/2026.

Tali attività sono un servizio obbligatorio garantito agli studenti che scelgono di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), in ottemperanza all’accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede.

Nella nota vengono delineate le modalità di individuazione dei docenti, stabilendo che la priorità è data al personale già disponibile o che svolge ore eccedenti, con l’assunzione di personale supplente solo in via residuale.

Il testo chiarisce, inoltre, le opzioni di scelta per gli studenti che non frequentano l’IRC, che spaziano dalle attività didattiche e formative alla non frequenza scolastica, e disciplina la valutazione di tali attività in ogni ordine e grado di istruzione, sottolineando che il giudizio è sintetico e distinto da quello delle altre discipline.

Modalità di individuazione del personale e retribuzione

L’insegnamento delle ore alternative all’IRC può essere attribuito a quattro diverse categorie di personale:

a) Personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola.
Modalità di impiego e pagamento: Trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’attribuzione di questo insegnamento non comporta oneri aggiuntivi per la scuola.

b) Docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo.
Modalità di impiego e pagamento: tali ore, che possono essere svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti. Il pagamento avviene sui piani gestionali già utilizzati per gli assegni relativi allo stipendio base. È previsto il pagamento delle ore eccedenti fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

c) Personale supplente già titolare di altro contratto.
Modalità di impiego e pagamento: con questo personale viene stipulato un apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo. Le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto, utilizzando i piani gestionali riferiti al contratto principale.

d) Personale supplente appositamente assunto.
Modalità di impiego e pagamento: questa opzione è considerata in via del tutto residuale. Il personale viene retribuito con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze, in conformità a quanto previsto per le supplenze annuali.

Criteri generali per la scelta e l’impiego

I Dirigenti Scolastici, nelle ipotesi dei punti a), b) e c), devono assicurarsi di scegliere docenti che non siano già in servizio nella classe interessata.

Limitazioni e vincoli contrattuali

  • Scuola dell’Infanzia e Primaria: la Deliberazione n. 50 del 2014 della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte) esclude la possibilità di superare un orario di cattedra di complessive 24 ore settimanali attraverso il conferimento di ore eccedenti ai docenti di questi ordini di scuola.
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  • Dichiarazioni dei Dirigenti Scolastici: nei provvedimenti di individuazione delle ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire le ore con docenti di ruolo tenuti al completamento orario. In caso di supplenza, devono dichiarare di non aver potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.
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  • Docenti di cattedra orario esterna: per i docenti titolari di cattedra orario esterna non è possibile completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative.
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  • Titolari di contratto per ore alternative: possono essere docenti di ruolo o a tempo determinato, con l’esclusione specifica dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità.
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  • Esclusione per il pagamento: il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo (anche con contratto annuale) e ai docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica.
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  • Durata del contratto: i contratti per ore alternative hanno una scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico. La nomina e la retribuzione devono decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non devono avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.

Infine, per procedere con l’individuazione e l’impiego del personale per queste attività, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte degli Uffici dell’Amministrazione scolastica periferica, data la natura obbligatoria delle attività stesse, che devono essere garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell’IRC. Le ore alternative non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e non incidono nella definizione dell’organico di istituto.

La nota dell’USR per il Piemonte

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