Assegnazioni provvisorie 2025/26, il ricongiungimento nel Comune

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola

Assegnazioni provvisorie 2025/26, il punteggio del ricongiungimento
vale solo nel Comune in cui risiede il figlio, genitore o coniuge.

 

Il requisito principale per le assegnazioni provvisorie è il ricongiungimento, che può essere chiesto anche per i coniugati, ai propri figli, ai genitori o proprio al coniuge. Non esiste una gerarchia da scegliere, ma la massima flessibilità a richiedere il familiare a cui ricongiungersi. Si può chiedere ricongiungimento anche ad un parente o affine con cui si convive, ma vediamo con maggiore precisione, quali sono i requisiti per l’assegnazione provvisoria e a chi si può chiedere il ricongiungimento.

Requisiti per l’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e gradodal personale educativo e dal personale Ata, purché ricorra uno dei seguenti motivi (c’è una novità rispetto al passato):

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
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  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

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  • ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;.
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
    .
  • ricongiungimento al genitore.

Punteggio ricongiungimento

 

Per i docenti il punteggio riferito al ricongiungimento è di 6 punti da considerarsi solo per il Comune in cui risiede, da almento tre mesi antecedenti rispetto al termine finale stabilito per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria che è stato fissato al 25 luglio 2025.

Per il personale Ata il punteggio di ricongiungimento è di 24 punti, ma tale punteggio è riferibile solamente nel comune della persona a cui si intende ricongiungersi, fuori da quel comune non vengono calcolati.

Punteggio assegnazione provvisoria

Per l’assegnazione provvisoria dei docenti non si calcola il punteggio dell’anzianità del servizio e nemmeno quella dei titoli culturali, ma si calcola solamente il punteggio delle esigenze di famiglia.

Per il ricongiungimento ai figli, al coniuge ovvero alla parte dell’unione civile o ai genitori spettano 6 punti (Ogni docente è libero di scegliere a chi ricongiungersi tra figli, coniuge o genitori) . Bisogna specificare che nel caso di ricongiungimento al genitore che non abbia più di 65 anni, non spetta alcun punteggio.

Per i figli di età inferiore ai 6 anni spettano 5 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 6 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento), mentre per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni spettano 4 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 18 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento).

 

Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 6 punti.

Per il personale Ata oltre ai 24 punti per il ricongiungimento sul comune di residenza della persona a cui ricongiungersi, spettano 16 punti per i figli di età inferiore ai 6 anni, poi spettano 12 punti per i figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 24 punti.

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