Assegnazione provvisoria e passaggio cattedra: i requisiti

Orizzonte Scuola

I requisiti per chiedere assegnazione provvisoria. Domanda per una sola provincia e preferenze. Le deroghe al vincolo.

 

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta in presenza di determinati motivi, così come per il passaggio di cattedra è necessario aver superato il periodo di prova.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente di ruolo dal 2005 scuola primaria! Abito a *** dove sono residente e pago un mutuo. Il 23 maggio ho ottenuto il passaggio di ruolo A18 a ***! Chiedo se posso fare la domanda di assegnazione provvisoria volontaria non avendo vincoli e deroghe, non ho ricongiungimento! Infine chiedo, attualmente ho il distacco totale universitario! Se non posso fare assegnazione provvisoria e tenendo il distacco, nel frattempo abilitarmi nella classe di concorso A12 posso chiedere il passaggio di cattedra nell’ A12 senza aver fatto l’ anno di prova? Grazie attendendo una risposta

La nostra lettrice, pur non essendo soggetta ad alcun vincolo, non può presentare domanda di assegnazione provvisoria in quanto non in possesso di nessuno dei motivi previsti per richiederla: come afferma la stessa, infatti, non può chiedere ricongiungimento e non sembra nemmeno che abbia gravi esigenze di salute (altro motivo, oltre al ricongiungimento, per poter chiedere l’assegnazione).

 

Quanto all’altra domanda, rispondiamo che l’istanza di mobilità professionale, ossia per il passaggio di cattedra, si può presentare solo dopo aver superato l’anno di prova, come leggiamo nell’articolo 4 del CCNI 2025/28:

Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.

Per completezza, riportiamo di seguito i motivi per chiedere l’assegnazione provvisoria, la provincia per cui si può chiedere nonché chi può presentare o meno domanda.

Motivi

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Provincia e preferenze

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia, conseguentemente è possibile presentare domanda:

  • provinciale (ossia nella provincia in cui si è titolari) oppure
  • interprovinciale (ossia in una provincia diversa da quella di titolarità)

Nella domanda è possibile esprimere sino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria. Le preferenze possono essere puntuali (ossia singole scuole) e/o sintetiche (comune, distretto, provincia).

Chi può presentare domanda

Oltre ad essere in possesso di uno dei sopra riportati motivi, ai fini della presentazione della domanda, non si deve essere vincolati nella scuola di titolarità. Sono vincolati e non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:

  • interprovinciale i docenti neo-immessi in ruolo dal 23/24;
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  • provinciale e interprovinciale gli assunti da GPS sostegno I fascia.

Sia i primi che i secondi possono comunque superare il vincolo se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21.

Stando a quanto detto, per l’a.s. 25/26 potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria:

  • provinciale o interprovinciale, tutti i docenti di ruolo assunti dal 22/23 e precedenti;
  • provinciale, i neoassunti in ruolo nel 23/24 e 24/25;
  • interprovinciale, i neoassunti in ruolo nel 23/24 e 24/25, se rientranti in una delle summenzionate deroghe oppure se in soprannumero/esubero o se hanno ottenuto la legge 104/92 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE;
  • provinciale o interprovinciale, i docenti assunti da  GPS sostegno prima fascia nel 23/24 e in ruolo dal 24/25, se rientranti in una delle summenzionate deroghe oppure se dichiarati in soprannumero o esubero. Per gli assunti da GPS sostegno prima fascia nel 24/25 leggi qui

NB: quanto sopra in riferimento al CCNI 19/22 che sarà a breve riscritto. Pertanto, qualora vi siano delle novità in merito, le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli

 

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