Assegnazione docenti alle classi e cattedre orario

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola

Come funziona e cosa bisogna fare in certi casi.

 

Una docente titolare di un Liceo ci chiede se è legittimo che, nonostante sia di ruolo e con un buon punteggio in graduatoria, la sua dirigente scolastica le abbia comunicato l’assegnazione di una cattedra orario esterna con completamento in altra scuola di medesimo comune e con delle classi nuove rispetto a quelle già avute negli anni passati. Ci scrive: “Ma è legittima la decisione che mi ha comunicato la dirigente scolastica?“.

Assegnazione docenti alle classi

È utile specificare che per l’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94, il Consiglio di Circolo o di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, e  che per l’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94il Collegio dei docenti formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto.

I criteri deliberati dal Consiglio di Istituto devono essere pubblicati all’albo della scuola come previsto dall’art.43, comma 1 del d.lgs. 297/1994.

La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono d’obbligo anche perché è il caso di ricordare che la delibera ANAC n. 430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche inserisce proprio, tra le altre cose, l’assegnazione dei docenti alle classi.

Assegnazioni ritenute regolari

Normalmente il dirigente scolastico decide di assegnare i docenti alle classi, sulla base di criteri discussi ed approvati in seno al Consiglio d’Istituto, dove di norma il primo criterio è sempre la continuità didattica.
Tuttavia ci sono dei casi eccezionali dove la legge, e nello specifico l’art.25 del d.lgs 165/2001, responsabilizza il Ds a fare scelte anche difformi dai criteri stabiliti in Consiglio d’Istituto. Ricordiamo che al comma 2 della succitata norma legislativa, il Ds è responsabile legale dei risultati del servizio che la scuola fornisce. Inoltre, nel comma 4 dell’art.25 del d.lgs.165/2001, è scritto anche che  spetta al  dirigente  l’adozione  dei  provvedimenti  di gestione delle risorse e del personale. Oltre alla norma suddetta è utile ricordare la legge 150/2009, che sottrae alla contrattazione d’istituto la questione dell’assegnazione dei docenti alle classi. Tuttavia è necessario specificare che il rispetto delle prerogative collegiali e il rispetto dei criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi resta la strada primaria che ogni buon dirigente scolastico deve seguire.

Assegnazioni docenti alle classi illegittime

In alcuni Istituti scolastici di Istruzione Superiore, dove sono stati uniti, in un unico codice meccanografico e quindi con organico di diritto unico, due scuole secondarie di secondo grado, ma su comuni differenti, si fanno delle assegnazioni dei docenti alle classi generando delle cattedre orario esterne su comuni diversi. Il dirigente scolastico che opera assegnando per esempio per una data classe di concorso (A0XX), 12 ore nel comune A e il completamento di 6 ore nello stesso codice meccanografico e nella medesima classe di concorso, ma in un plesso ubicato nel comune B, nonostante ci fosse la disponibilità delle 18 ore tutte nel comune A, di fatto genera una COE per una titolare che invece, avrebbe diritto per continuità, anzianità e posizione in graduatoria di Istituto ad avere tutte le ore per la medesima classe di concorso (A0XX) nel comune dove insegna da anni.

Cosa diversa sarebbe se la COE fosse prevista ex novo per riduzione dell’organico dell’autonomia, ovvero se la cattedra oraria esterna su comuni differenti, fosse stata disposta dall’Ambito Territoriale provinciale in fase di approvazione degli organici. La disposizione contrattuale delle COE ex novo, ci fa capire che l’assegnazione dei docenti alle classi su due scuole di comuni diversi, voluta dal dirigente scolastico nonostante la disponibilità delle ore tutte in un comune, è totalmente illegittima.

Altro caso di nomina illegittima è fare transitare un docente titolare di latino e greco A013 in una cattedra A012 Italiano storia dell’ITC del medesimo Istituto di Istruzione Superiore. Tale felssibilità di assegnazione dei docenti alle classi, non è legittima perché va ad alterare la realtà ufficiale degli organici prevista per singola classe di concorso.

Corte di Cassazione

È utile sapere che con la sentenza n. 11548 pubblicata il 15 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha fatto finalmente chiarezza sull’annosa questione dell’assegnazione dei docenti alle classi, che è motivo di discussione e contenzioso in molte scuole all’inizio dell’anno scolastico.
La Corte di Cassazione nella suddetta sentenza sottolinea che “l’assegnazione dei docenti alle classi era stata disposta dal dirigente scolastico senza consultare gli organi scolastici” perché lo stesso “riteneva di avere un potere esclusivo, in ragione dell’articolo 4 D.Lgs 165/2001 e del D.Lgs. 150/2009”.
La Suprema Corte confermava il dispositivo della Corte di Appello di Cagliari, che accogliendo il ricorso della docente “osservava che dalla lettura congiunta degli articoli 4 e 25, comma due, D.Lgs. 165/2001risultava, invece, che restavano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici; doveva ritenersi, dunque, vigente l’articolo 396, comma 3 lettera d), D.Lgs. 297/1994, che, pur rimettendo al dirigente scolastico l’assegnazione delle classi ai docenti, gli imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e l’obbligo di valutare le proposte dei docenti”.
Per questo motivo “il provvedimento di assegnazione delle classi, assunto in violazione delle norme procedimentali e dunque del principio contrattuale di buona fede, doveva essere dichiarato illegittimo“.

Assegnazione su cattedra orario

È importante specificare che nel CCNI mobilità 2025-2028, all’art.8, comma 2, è scritto che sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare.

Quindi si comprende bene che durante la composizione degli organici alcune scuole cedono delle ore ad altre scuole in cui c’è uno spezzone di almeno 9 ore per formare una cattedra oraria esterna di nuova istituzione. Ecco che in alcune scuole si formano COE (Cattedre Orario Esterne) di titolarità con completamento di ore in altre scuole dello stesso comune o anche di comuni diversi. Queste COE di nuova istituzione nell’organico dell’autonomia non sono poche, possiamo dire che sul piano nazionale abbiamo alcune migliaia di COE ex novo per l’anno scolastico 2025/2026.

Di particolare importanza ricopre l’art.11, comma 8 del CCNI mobilità 2025-2028, perché spiega bene a chi e come viene assegnata la COE ex novo.

La norma riferita al suddetto comma 8 dispone che, qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico (2024/2025), tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto (2025), tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell’organico dal precedente 1° settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, o in assenza di richieste, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13, comma 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.

Attenzione alle precedenze per COE ex novo

Di primaria importanza è il tenere conto nel suddetto aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto al 31 agosto 2025 delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI mobilità 2025-2028. Nel comma 3 del succitato art.13 del CCNI mobilità, è chiaramente specificato che in riferimento a quanto previsto al suddetto art. 11 comma 8 del CCNI mobilità 2025-2028, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dell’art.13 sulle precedenze dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi).

Per quanto detto, appare chiaro che per una COE con completamento nello stesso comune di titolarità, partecipano anche i docenti che sono stati esclusi dalle graduatorie per una precedenza riferita al comma 2 dell’art.13 del CCNI mobilità 2025-2028.

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