Aspettativa docenti per svolgere altro lavoro

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola

Cosa dice la normativa e per quanto tempo è possibile conservare la titolarità.
Congedo per motivi di dottorato di ricerca o per altro insegnamento.

 

Se un docente volesse chiedere aspettativa per svolgere un altro lavoro, dovrebbe avvalersi della norma contrattuale prevista all’art.18 del CCNL scuola 2006/2009 tutt’ora vigente. Si tratta dell’art.18 che stabilisce l’istituto dell’aspettativa per motivi di studio, lavoro, famiglia e personali.

Aspettativa per motivi di altro lavoro
È utile sapere che il comma 3 dell’art.18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola 2006/2009, prevede che il docente venga collocato, a domanda, in aspettativa, per un anno scolastico, al fine di svolgere l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Tale condizione di aspettativa è senza assegni, per cui interrompe l’anzianità di servizio e la progressione di carriera.

Questo periodo di aspettativa non potrà mai essere superiore all’anno (inteso come 360 giorni) e il relativo servizio non prestato, se superiore ai 6 mesi per anno scolastico, interrompe la contiunità del servizio nella mobilità e nelle graduatorie interne di Istituto e non dà diritto al punteggio del servizio per quell’anno scolastico.

Congedo per motivi di dottorato di ricerca
Un’altra forma di aspettativa dall’insegnamento è il congedo straordinario per dottorato di ricerca. Per dare il riferimento principale della normativa riferita al congedo straordinario per la frequenza e il conseguimento di un dottorato di ricerca, bisogna citare l’art. 2 della Legge n. 476 del 13 agosto 1984 che per il seguente articolo ha una validità molto più recente, cioè è in vigore dall’11 agosto 2011. Tale norma specifica che “il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste”. Inoltre la norma suddetta prosegue prevedendo che “in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”. La normativa suddetta, nel caso che il dottorando percepisca il trattamento economico dello stipendio da docente, precisa che “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti”.

È utile specificare che ai sensi dell’art.2 della legge 476/1984, “non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti”.

La normativa suddetta precisa un’altra cosa importantissima: “Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.

Aspettativa per altro insegnamento
Bisogna sapere che il personale docente con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.47 del CCNL scuola 2019-2021, può richiedere aspettativa non retribuita per svolgere una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, su posto intero, in altra classe di concorso o tipologia di posto.

Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di
aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

Nel caso specifico delle supplenze e quindi l’applicazione del suddetto art. 47 del CCNL scuola, è necessario precisare che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.

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