Anno di formazione e prova: come funziona

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola

In cosa consiste e in quali casi è possibile rinviarlo.
Percorso, docente tutor, validità, superamento, ripetizione e rinvio.

 

Il personale docente neo immesso in ruolo sia con contratto a tempo indeterminato, sia determinato finalizzato al ruolo, è sottoposto al periodo di formazione e di prova al fine di accompagnare i docenti in un percorso formativo strutturato, volto a favorire il loro inserimento nella comunità scolastica e a valorizzarne le competenze professionali.

Struttura del percorso formativo

Il percorso formativo del docente neo immesso in ruolo è strutturato in quattro fasi principali per complessive 50 ore così suddivise, durante le quali è accompagnato e seguito da un docente tutor:

• 6 ore Per incontri propedeutici e finali;
• 12 ore Laboratori formativi
• 12 ore Peer to peer (osservazione in classe)
• 20 ore di Formazione online su piattaforma INDIRE

Docente tutor

Il docente tutor, per il quale è prevista una formazione specifica, oltre ad affiancare il docente neo immesso in ruolo, ha il compito di relazionare al comitato di valutazione al fine di consentire al dirigente scolastico di affermare il superamento o meno dell’anno di prova.

 

Validità dell’anno di formazione e prova

L’anno di formazione e prova è considerato valido se il docente ha svolto effettivo servizio per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il positivo superamento comprensivo di un test finale determina l’effettivo passaggio in ruolo del docente.

Mancato superamento del periodo di formazione e prova

I docenti che non dovessero superare l’anno di formazione e prova per una valutazione negativa, hanno la possibilità di ripetere l’anno di formazione e prova l’anno successivo, fermo restante che ciò è possibile una sola volta, per cui, nel caso in cui la valutazione dovesse essere ulteriormente negativa, verrebbe annullato il contratto.

Rinvio dell’anno di formazione e prova

L’anno di formazione e prova in servizio è rinviabile, nei casi previsti dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), per cui un docente può rinviare l’anno di prova, al primo anno scolastico utile per i seguenti motivi:

• Congedo di maternità;
• Congedo di paternità;
• Aspettativa non retribuita;

Inoltre è motivo valido per rinviare l’anno di formazione e prova per i docenti che usufruiscono di:

• Assegno di ricerca
• Frequenza di un dottorato di ricerca

Per i suddetti casi, il rinvio è possibile fino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno.

 

Differenza tra ripetizione e rinvio dell’anno di formazione e prova

Da quanto si evince dalla normativa in vigore la ripetizione dell’anno di prova e ben diverso dal rinvio; mentre nel primo caso si tratta di un docente che non ha superato la valutazione finale e quindi l’anno di prova va ripetuto per una sola volta l’anno successivo;il rinvio riguarda la possibilità data al docente di fare l’anno di prova in altra data per esigenze specifiche previste dalla normativa.

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