Accesso civico generalizzato, non serve motivare la richiesta
di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola
Accesso civico generalizzato, per l’ANAC non c’è dovere di motivare la richiesta, né avere un interesse diretto
Con un parere datato 9 luglio 2025 l’ANAC risponde a una richiesta da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) di un’Unione di Comuni.
L’oggetto della richiesta è un’istanza di accesso civico generalizzato.
Il documento chiarisce la natura di tale accesso, non condizionato da interessi giuridicamente rilevanti e volto a promuovere la trasparenza e la partecipazione dei cittadini.
Vengono forniti suggerimenti per la gestione di future richieste, specificando che i documenti devono essere detenuti dall’amministrazione in ragione dell’ufficio e che l’accesso non ha limitazioni temporali. Infine, si sottolinea come l’interesse del richiedente non debba essere valutato, a meno che la richiesta non sia manifestamente onerosa, sproporzionata o pretestuosa.
Cos’è l’accesso civico generalizzato e in cosa si differenzia dall’accesso civico “semplice”?
L’accesso civico generalizzato è una forma di accesso che non richiede al richiedente di dimostrare un interesse giuridicamente rilevante. Consente l’accesso a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni che non sono già soggetti a un obbligo di pubblicazione. Il suo scopo principale è promuovere la trasparenza e consentire un controllo diffuso sull’azione amministrativa, favorendo il buon andamento e la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico. Si differenzia dall’accesso civico “semplice”, il quale è limitato ai soli dati, documenti e informazioni che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare. I limiti all’accesso generalizzato riguardano esclusivamente la tutela di interessi pubblici e/o privati specificati dall’art. 5 bis, commi 1 e 2 del d.lgs. 33/2013, e le esclusioni previste da norme specifiche (art. 5 bis, comma 3).
Quali principi regolano l’accesso civico generalizzato e quali sono i suoi limiti?
L’accesso civico generalizzato è regolato da principi specifici e incontra determinati limiti, come evidenziato nelle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e nella giurisprudenza citata nelle fonti.
Ecco i principi che lo regolano:
Non è condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti. Questo significa che il richiedente non deve dimostrare un interesse diretto, attuale e concreto come richiesto per l’accesso documentale ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990. Ha ad oggetto tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, che siano ulteriori rispetto a quelli per i quali è già stabilito un obbligo di pubblicazione.
Risponde a un principio generale di trasparenza e mira a garantire forme diffuse di controllo sull’azione amministrativa, promuovendo il buon andamento e la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.
È improntato alla più ampia conoscibilità.
Non ammette limitazioni temporali: un diniego non è legittimo basandosi sull’argomento che i dati o documenti richiesti siano anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 o del d.lgs. n. 97/2016, fermo restando le norme sulla conservazione dei documenti amministrativi. Anche atti che dispieghino ancora i propri effetti devono essere pubblicati, e decorso il termine di pubblicazione obbligatoria, sono accessibili tramite accesso civico generalizzato.
L’interesse del richiedente non deve essere oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione, in quanto la norma riconosce il diritto a “chiunque” senza la necessità di spiegare le ragioni. Non deve necessariamente essere altruistico o sociale, né sottostare a un giudizio di meritevolezza, purché non sia pretestuoso o contrario a buona fede.
Nel caso di atti detenuti da più amministrazioni, l’istanza di accesso deve essere indirizzata all’ente che li detiene “ratione officii“. Tuttavia, se l’amministrazione che ha prodotto il dato è cessata, le esigenze di trasparenza possono essere soddisfatte da un altro soggetto pubblico che detiene il dato a vario titolo, per evitare un diniego puramente formalistico che sacrificherebbe l’interesse pubblico alla trasparenza.
Per quanto riguarda i suoi limiti, l’accesso civico generalizzato incontra unicamente:
Il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013.
Le norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013).
La possibilità di negare richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero quelle che comportano un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione. L’amministrazione può valutare se la ricerca richiesta possa arrecare pregiudizio al buon andamento, intralciando il funzionamento dell’ente.
L’interesse del richiedente deve essere “diretto, attuale e concreto” per l’accesso civico generalizzato?
No, per l’accesso civico generalizzato l’interessato non deve dimostrare un interesse “diretto, attuale e concreto” ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990. L’istituto dell’accesso civico generalizzato è nato proprio per superare le restrizioni imposte dalla legittimazione all’accesso documentale. La norma riconosce il diritto di accesso a “chiunque”, senza la necessità di spiegare le ragioni della richiesta.
L’amministrazione può valutare la “meritevolezza” dell’interesse del richiedente?
No, l’interesse del richiedente non deve essere oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione e non deve sottostare a un giudizio di meritevolezza. La ratio dell’istituto non deve essere confusa con l’interesse del richiedente, che non necessariamente deve essere altruistico o sociale. L’unico limite è che la richiesta non deve essere pretestuosa o contraria a buona fede.
Il parere dell’ANAC