L’orario di lavoro dei docenti
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
C’è una procedura prevista da precise e chiare norme contrattuali.
Articolazione orario di lavoro del docente e orario settimanale di insegnamento.
Una docente di un Liceo ci scrive in riferimento al suo orario di lavoro settimanale, lamentando alcune presunte illegittimità: “Durante questo anno scolastico mi è stato modificato, quasi tutte le settimane, l’orario di servizio. Queste continue modifiche mi hanno profondamente destabilizzato, a volte i cambi di orario arrivavano ad horas, quindi senza nessun preavviso. È legittimo tutto questo?“.
Articolazione orario di lavoro del docente
L’articolazione dell’ orario di servizio e le eventuali modifiche dell’orario di lavoro del personale docente e del personale Ata, è soggetta ad una comunicazione disposta dal contratto di lavoro, da parte del dirigente scolastico, ai soggetti sindacali, ai sensi del combinato art. 11, comma 9 lettera b1, e art.6 commi 1 e 2, del CCNL scuola 2022-2024. Si tratta di una norma contrattuale basata sul “confronto” con la rappresentanza sindacale a livello di Istituto scolastico, per conoscere l’articolazione dell’orario di lavoro e consentire alla parte sindacale di esprimere tutte le osservazioni del caso.
Quindi sarebbe buona norma da parte del dirigente scolastico fare conoscere, prima dell’inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, l’orario settimanale di insegnamento dei docenti e il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento.
Orario settimanale di insegnamento
Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono regolati dagli artt. 43 e 44 del CCNL 2019-2021. Il suddetto art.43 si riferisce espressamente anche anche ai docenti impegnati nel servizio in posti integralmente di potenziamento o in posti misti composti tra orario di lezione tradizionale e ore di potenziamento. Anche per queste ultime tipologie di posti, i docenti dovrebbero avere gli stessi diritti di orario del servizio esplicati nell’art.43 del CCNL 2019/2021, compresa la pubblicazione del loro orario di servizio settimanale. È bene ricordare che nel comma 4 del succitato art.43 è scritto chiaramente: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.
È utile sapere anche che le tradizionali ore di servizio dei docenti cessano con il termine delle lezioni. Infatti nel comma 5 dell’art.43 è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.
Il comma 9 del suddetto art.43, specifica che l’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

