Mobilità 2026, il passaggio di ruolo e di cattedra
di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola
I docenti potranno presentare domanda per il 2026/27 se in possesso dei requisiti:
superamento il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e possesso della specifica abilitazione.
La mobilità professionale del personale docente comprende due tipologie di movimenti: il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo.
Passaggio di cattedra
Il passaggio di cattedra è un movimento con il quale si chiede una classe di concorso diversa da quella di titolarità, ma nello stesso grado di istruzione in cui il docente è titolare.
Passaggio di ruolo
Il passaggio di ruolo è un movimento con il quale, invece, si chiede un grado di istruzione diverso rispetto a quello di titolarità.
Quali requisiti
Per partecipare alla mobilità professionale i docenti al momento della presentazione della domanda, devono aver superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.
Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.
Per quanto riguarda l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria, come chiarisce la nota 1) all’art. 4 del CCNI, conservano valore abilitante per l’insegnamento nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10/3/1997 e del DPR del 25 marzo 2014.
Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria.
Titoli per il passaggio di ruolo nei diversi ordini e gradi di istruzione
Il passaggio di ruolo può essere chiesto in qualsiasi ordine o grado di istruzione, purché il docente sia in possesso dei titoli necessari.
Scuola dell’Infanzia
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell’Infanzia, purché in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’Infanzia:
- il personale insegnante delle scuole primarie;
- il personale delle scuole secondarie di I e II grado, compreso il personale diplomato;
- il personale educativo.
Scuola Primaria
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola Primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole Primarie:
- il personale insegnante delle scuole dell’infanzia;
- il personale insegnante nelle scuole Secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
- il personale educativo.
Scuola Secondaria I grado
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola Secondaria di I grado, purché in possesso dell’abilitazione:
- il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado;
- il personale educativo.

Scuola Secondaria II grado
Può chiedere il passaggio nel ruolo dei docenti laureati della scuola Secondaria di II grado, purché in possesso dell’abilitazione:
- il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;
- il personale educativo;
- il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato.
Passaggio su posto di sostegno
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
- il personale insegnante ed educativo che, oltre ad aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
Quante domande di passaggio di ruolo
Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) per la provincia e anche per più province.
Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.
Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
Titoli per il passaggio di cattedra
Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola Secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:
- dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione;
- dagli insegnanti tecnico-pratici, che siano in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive modifiche e integrazioni tabella B (2bis).
Quante domande di passaggio di cattedra
Il passaggio di cattedra può essere chiesto per qualunque classe di concorso purché il docente sia in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
Conclusioni
Si sottolinea, per i docenti interessati alla mobilità professionale, che ottenendo il movimento in una sede richiesta con preferenza analitica, saranno sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola, come stabilito nell’art.2 comma 2 del CCNI. Questi docenti, quindi, non potranno presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
