Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda
di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola
Il principale impedimento è il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità
ottenuta con trasferimento o passaggio con preferenza analitica.
Il desiderio o la necessità di modificare la sede di titolarità oppure la classe di concorso o la tipologia di posto è il motivo principale che spinge i docenti a partecipare alla mobilità, presentando domanda di trasferimento o di passaggio.
Ma quali docenti possono presentare liberamente domanda senza alcun impedimento?
Spesso vincoli temporali o mancanza dei titoli necessari non consentono, ai docenti interessati, di partecipare ai movimenti.
Il principale vincolo temporale che rappresenta un impedimento per presentare domanda di mobilità è il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità, ottenuta in seguito a trasferimento o passaggio con preferenza analitica (specifica scuola), che obbliga il docente a rimanere nella scuola per il triennio successivo.
Vediamo chi sono i docenti che potranno presentare domanda per il prossimo anno scolastico 2026/27.
Docenti senza vincoli, liberi di fare domanda
I docenti che, non avendo vincoli, possono partecipare alla mobilità, rientrano in una delle seguenti categorie:
- docenti titolari nella scuola (nella stessa classe di concorso e tipologia di posto) da oltre un triennio;
. - docenti trasferiti nella scuola di titolarità da meno di un triennio, ma che sono stati soddisfatti su una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia),
. - docenti neo-immessi in ruolo dall’anno scolastico 2023/24 e precedenti. Il docente immesso in ruolo nel 2023/24 potrà presentare domanda per il prossimo anno scolastico in quanto quello in corso 2025/26 è per lui il terzo anno nella scuola in seguito all’immissione in ruolo (2023/24 – 2024/25 – 2025/26), per cui quest’anno 2025/26 potrà presentare domanda per il prossimo anno 2026/27;
. - docenti che, pur avendo il vincolo triennale, possono usufruire della DEROGA in quanto beneficiari di una delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI, alle condizioni chiarite nell’art.2 del contratto;
. - docenti soprannumerari o in esubero provinciale;
. - docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
Conclusioni
La possibilità di essere soddisfatti nella domanda di mobilità è condizionata dalla disponibilità di posti o di cattedre nelle sedi richieste, dal punteggio e dall’eventuale concorrenza di altri docenti.
Ottenere il movimento richiesto mediante accoglimento della richiesta su una preferenza analitica determinerà per il docente il vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta.
In questo modo coloro che saranno soddisfatti nel movimento richiesto non potranno partecipare alla mobilità per il triennio successivo, fatte salve eventuali deroghe stabilite a livello contrattuale.

