Congedo straordinario 24 mesi per assistere un familiare
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
Cosa prevede la normativa e cosa fare in caso di diniego da parte del dirigente scolastico.
Una docente X presenta la documentazione per fruire del congedo straordinario ex art.42 del d.lgs. 151/2001 per assistere la suocera gravemente malata con cui la stessa docente ha una convivenza anagrafica. La scuola rigetta l’istanza adducendo una mancanza di valida documentazione da parte della docente X. A tal proposito vediamo cosa dice la normativa vigente.
Normativa congedo straordinario 24 mesi
È bene sapere che ai sensi dell’art. 42, comma 5-quinques del D.lgs. n 151/2001, il periodo di congedo retribuito è utile ai fini del computo dell’anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, del trattamento di fine rapporto/fine servizio e della progressione economica.
Nel 2013, l’attuale Presidente dell’ARAN, Antonio Naddeo, all’epoca Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, esprime un importante “Parere” sul congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, precisamente sulla computabilità ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione economica. Nello specifico è il Parere della Funzione Pubblica n. 2285 del 15/01/2013.
Tuttavia per fruire dei permessi del congedo 24 mesi, ai sensi dell’art.42 c.5 del d.lgs.151/2001, serve una copiosa documentazione che verrà istruita dal dirigente scolastico e poi passata alla Ragioneria Territoriale dello Stato che avrà l’onere del controllo e della convalida. Il tutto si dovrà svolgere entro i 30 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte del dipendente che chiede il congedo per assistere un familiare o un affine entro il terzo grado convivente in sato di disabilità grave.
Tale tipologia di congedo lo deve richiedere prioritariamente il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’art.4, comma 1, della legge 104/92, ha diritto a fruire del congedo entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un’unione civile e il convivente di fatto. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Inoltre c’è da dire che ai sensi del comma 5-bis del medesimo art.42 del d.lgs. 151/2001 il suddetto congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.
Ordine di priorità congedo 24 mesi
Il congedo straordinario spetta ai docenti e al personale Ata, sia con contratto a tempo indeterminato e sia a tempo determinato secondo il seguente ordine di priorità:
coniuge convivente / parte dell’unione civile convivente /il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 della persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato
padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, dalla parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016
uno dei figli conviventi della persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori della persona con disabilità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
fratello o sorella convivente della persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi della persona con disabilità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
parente o affine entro il terzo grado convivente della persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Il congedo e i permessi non possono essere richiesti da più di una persona per l’assistenza della stessa persona.
Per la qualificazione di “convivente di fatto” deve farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016 in base al quale “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” e accertata ai sensi del successivo comma 37 del medesimo articolo.
Consigli contro eventuale diniego del ds
Se la docente X ha presentato una giusta istanza per fruire del congedo 24 mesi ex art.42 del d.lgs. 151/2001, specificando il grado di parentela o affinità entro il terzo grado con la persona da assistere, deve impugnare l’atto di diniego con una precisa azione di diffida legale. Per giusta istanza si intende l’avere specificato, con dichiarazione di responsabilità, la convivenza anagrafica con l’assistito, presentando il verbale dello stato di gravità, ai sensi dell’art.3 comma della legge 104/92, del parente o affine da assistere; di avere prodotto, nella documentazione allegata all’istanza, la dichiarazione che attesti che il soggetto da assistere non sia ricoverato a tempo pieno. È utile specificare che non esiste il bisogno di presentare documentazione di altri parenti o affini, compresi fratelli o sorelle, figli che non siano conviventi con la persona da assistere. Questo significa che se la docente X dovesse convivere con la suocera, mentre il figlio dell’assistita non convive con la madre, non c’è bisogno di appurare i motivi della mancata assistenza del figlio. Invece c’è bisogno di dichiarare la mancanza o oggettiva impossibilità per patologie invalidanti da parte dei genitori della persona da assistere. Stessa dichiarazione di mancanza o impossibilità per patologie invalidanti deve essere prodotta in riferimento al coniuge convivente/ parte dell’unione civile convivente o convivente di fatto della persona da assistere.
Al dirigente scolastico che dovesse porre un diniego ad una istanza correttamente corredata di tutta la documentazione per ottenere la convalida del congedo 24 mesi, adducendo la necessità di altra documentazione non dovuta e non prevista dalla normativa vigente, dovrebbe essere presentata una diffida legale volta a risolvere in modo conciliante la fruizione del diritto e, nel caso di una risposta negativa, un ricorso d’urgenza al giudice del lavoro per ottenere il rispetto delle norme legislative sul diritto all’assistenza del soggetto gravemente malato.

