Docenti e compatibilità con altro lavoro
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
Quali altri lavori possono fare i docenti senza incorrere in rischi
di sanzione disciplinare o di mancata autorizzazione dirigenziale.
Per i docenti che abbiano intenzione di fare un doppio lavoro è importante conoscere l’art. 508 del decreto legislativo297/94 definisce il regime delle incompatibilità tra la funzione docente e altre attività lavorative che un docente vorrebbe intraprendere.
Docenti e incompatibilità
L’incompatibilità tra lo status di pubblico impiegato, quindi anche con la funzione docente, e l’esercizio di attività extra istituzionale, trova un evidente riferimento normativo nel comma 10 dell’art. 508, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 considerato nella parte in cui rinvia ai divieti ex art. 60, d.p.r. 3/1957. In tale norma è specificato che il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Al di fuori dei suddetti casi di incompatibilità assoluta che, come visto, costituiscono un divieto inderogabile, il personale della scuola che assuma altro impiego è tenuto a darne notizia al dirigente scolastico. In prima battuta quest’ultimo è chiamato a verificare che l’incarico svolto dal suo dipendente non integri un divieto inderogabile (art. 60, d.p.r. 3/1957) né che, al contrario, si tratti attività che, per natura ed oggetto, non richieda un’autorizzazione in quanto liberalizzata (art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001).
A questo punto il dirigente, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad avviare una vera e propria istruttoria volta a verificare in concreto la compatibilità dell’attività ulteriore con la funzione svolta nel comparto scuola nonché l’insussistenza del conflitto di interessi.
Per quanto appena detto, possiamo affermare che i docenti i docenti full time o con contratto part time non possono esercitare attività lavorative come per esempio:

- attività commerciale, industriale e professionale;
- impieghi alle dipendenze di privati;
- accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative);
- tenere lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio, ma invece possono tenere lezioni private ad alunni di altri istituti previa autorizzazione del dirigente scolastico;
- svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica.
Attività compatibili con la funzione
Ci sono invece alcune attività lavorative che i docenti possono svolgere e che sono pienamente compatibili con la funzione docente anche senza autorizzazione:
- Ruoli dirigenziali nel sindacato possono essere svolti dal docente senza la necessità di nessuna autorizzazione;
- Svolgere attività giornalistica e collaborazioni con riviste giornalistiche;
- Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative o associazioni di volontariato senza scopo di lucro costituzionalmente garantite;
- Prestazioni, anche retribuite, che siano espressione dei diritti di personalità di associazioni manifestazione del pensiero;
- Utilizzazione economiche da parte di inventore di opere di ingegno o autore;
- Incarichi a convegni ecc. per i quali sia stato disposto solo rimborso spese o partecipazione gratuita;
- Attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Attività compatibili con autorizzazione del DS
Alcune attività sono compatibili ma necessitano di autorizzazione d aparte del dirigente scolastico:
- Esercizio della libera professione di avvocato, ingegnere, commercialista…;
- Svolgere lezioni private ad alunni di altre scuole;
- Incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso;
- Incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole;
- Attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi;
- Incarichi come revisore contabile.
