Assenza per malattia: ritenuta sullo stipendio

di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola

Assenze per malattie: quando operano le ritenute previste dall’art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Personale a tempo determinato

Le assenze per malattie del personale scolastico sono da sempre un tema sensibile, capace di generare dubbi e incertezze tra docenti e ATA. Ogni episodio di assenza, infatti, non ha solo una ricaduta organizzativa sulla scuola, ma può avere effetti concreti anche sul piano economico, che non sempre sono immediatamente chiari a chi ne è coinvolto.

Quando si parla di assenze per malattie, le domande più frequenti riguardano proprio le conseguenze sullo stipendio e le differenze tra le varie tipologie di assenza. Capire quali regole si applicano e in quali casi esistono delle eccezioni diventa quindi fondamentale per orientarsi correttamente e tutelare i propri diritti.
Assenze per malattie: quando operano le ritenute

La normativa che disciplina le assenze per malattie del personale scolastico affonda le sue radici nell’art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008. La disposizione riguarda tutto il personale della pubblica amministrazione e, quindi, anche docenti e ATA, sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Nonostante il lungo periodo trascorso dalla sua introduzione, la norma è tuttora pienamente in vigore.

La legge ha previsto una ritenuta economica applicata nei primi dieci giorni di assenza per malattia, una misura che incide direttamente sullo stipendio del lavoratore. Questa previsione, spesso oggetto di contestazioni e richieste di modifica, non è mai stata eliminata dai vari interventi normativi succedutisi negli anni, rimanendo un punto fermo della disciplina sulle assenze.

La trattenuta è comunemente nota come trattenuta Brunetta, dal nome dell’allora Ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione. Essa si applica automaticamente per i primi dieci giorni di assenza, senza che rilevi la durata complessiva dell’evento morboso né la gravità della patologia che ha determinato l’assenza dal servizio.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il fatto che la ritenuta opera indipendentemente dalla certificazione medica. Anche in presenza di un regolare certificato e persino nel caso di conferma della malattia da parte del medico fiscale dell’INPS, la decurtazione dello stipendio resta comunque applicabile nei limiti temporali previsti dalla legge.

 

Quando non opera la ritenuta

La ritenuta per i primi dieci giorni di assenze per malattie non è dovuta qualora l’assenza sia riconducibile a specifiche situazioni individuate dalla normativa vigente.
In particolare, la decurtazione non si applica nei seguenti casi:

Ricovero ospedaliero, sia in strutture pubbliche sia in strutture private convenzionate, purché il ricovero sia giustificato dall’ASL o dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata competente.
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Day hospital, quando il ricovero è disposto a seguito di visita specialistica; il trattamento può articolarsi anche su più giorni consecutivi, pur senza pernottamento.
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Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come ad esempio la chemioterapia.
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Infortuni sul lavoro, regolarmente riconosciuti dall’INAIL.
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Visite specialistiche di controllo a pazienti in convalescenza, anche a domicilio, successive a interventi chirurgici o riferite a gravi patologie. In caso di convalescenza domiciliare, la certificazione deve essere rilasciata dall’ASL o dalla struttura sanitaria competente e attestare che il ricovero domiciliare è sostitutivo di quello ospedaliero.
Voci inerenti le ritenute

Nei primi dieci giorni di assenze per malattie, quando opera la ritenuta, è corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale. Sono invece esclusi dalla retribuzione tutti gli emolumenti e le indennità, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, così come ogni altro trattamento accessorio.

La decurtazione incide quindi in modo diretto sull’importo complessivo dello stipendio percepito durante il periodo di assenza.

Personale a tempo determinato

Per il personale scolastico con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, le assenze per malattie riferite a ricovero ospedaliero, day hospital,patologie gravi, infortuni sul lavoro o causa di servizio seguono le stesse regole previste per il personale a tempo indeterminato in merito alla decurtazione dello stipendio nei primi dieci giorni.

Diversa è la situazione del personale con contratto a tempo determinato per brevi periodi, nominato direttamente dal dirigente scolastico: in caso di assenze per malattie, la retribuzione è ridotta del 50%.

Destinazione dei risparmi

I risparmi derivanti dall’applicazione della ritenuta nei primi dieci giorni di assenze per malattie non sono destinati alle scuole. La legge stabilisce infatti che tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi della contrattazione integrativa, ma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato.

Per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, tali risparmi concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.

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