Consenso informato: cosa prevede il disegno di legge
di Francesco Di Palma La Tecnica della scuola
I contenuti della richiesta trasmessa almeno sette giorni
prima dell’evento e il mancato consenso delle famiglie. Gli esperti esterni.
Il tema del consenso informato in ambito scolastico è al centro di un confronto istituzionale che riguarda direttamente il funzionamento delle scuole e il rapporto con famiglie e studenti. La questione è affrontata dal disegno di legge n. 1735, attualmente in fase di discussione presso la VII Commissione del Senato.
Il provvedimento, presentato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, interviene sul consenso informato in relazione ad attività scolastiche attinenti all’ambito della sessualità. Le disposizioni previste incidono sulle modalità organizzative delle scuole e sui diritti di partecipazione degli studenti.
Consenso informato e famiglie
Il disegno di legge prevede che, nel caso in cui la scuola affronti problematiche inerenti l’educazione sessuale, sorgano specifici obblighi a carico dell’istituzione scolastica nei confronti delle famiglie e degli studenti.
In particolare, la scuola è tenuta a richiedere il consenso informatosecondo modalità precise, che incidono direttamente sulla partecipazione alle attività proposte e sull’organizzazione del percorso educativo.
Nel dettaglio, l’istituzione scolastica ha l’obbligo di:
- Richiedere alle famiglie degli studenti minorenni e agli studenti maggiorenni il consenso per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità, acquisendo tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intende utilizzare;
. - Adeguare il Patto educativo di corresponsabilità alle disposizioni previste dalla legge.
Questo insieme di adempimenti definisce il ruolo delle famiglie nel quadro delle attività scolastiche attinenti all’educazione sessuale.
Contenuti della richiesta
Le istituzioni scolastiche, nel richiedere il consenso informato per iscritto ai genitori degli studenti minorenni o agli studenti maggiorenni, sono tenute a fornire una comunicazione dettagliata e completa.
La richiesta deve essere trasmessa almeno sette giorni prima dell’eventoe deve consentire ai destinatari di conoscere con chiarezza le caratteristiche delle attività proposte.
In particolare, nella richiesta devono essere inseriti:
- Gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività;
. - L’eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti.
Queste informazioni costituiscono parte integrante della procedura di acquisizione del consenso informato prevista dal disegno di legge.
Mancato consenso
Nel caso in cui i genitori non consentano la partecipazione dei figli alle attività inerenti l’educazione sessuale, oppure gli studenti maggiorenni decidano di non partecipare, è previsto il ricorso ad attività formative alternative.
Tali attività devono essere garantite dall’istituzione scolastica attraverso i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, come previsti nel Piano triennale dell’offerta formativa.
Resta fermo l’obbligo, per la scuola, di comunicare ai genitori o agli studenti maggiorenni la natura delle attività formative alternative proposte.
L’istituzione scolastica è inoltre tenuta a garantire la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività alternative.
Modalità per l’individuazione degli esperti esterni
Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni, a vario titolo coinvolti nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari, sono individuati secondo una procedura formale.
L’individuazione avviene previa delibera del collegio dei docenti e successiva approvazione del consiglio d’istituto, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
Queste modalità regolano il coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività formative previste dalle istituzioni scolastiche.
Criteri valutazione titoli esperti esterni
Il collegio dei docenti, nell’ambito delle proprie prerogative, definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli degli esperti esterni.
La valutazione riguarda la comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell’intervento proposto.
I criteri devono inoltre tenere conto della coerenza con la finalità educativa delle attività e dell’adeguatezza al livello di maturazione e all’età degli studenti, in relazione al contesto scolastico di riferimento.
Scuola dell’infanzia e primaria
Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria sono in ogni caso escluse le attività didattiche e progettuali.
L’esclusione riguarda anche ogni altra eventuale attività avente ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità, indipendentemente dalla modalità di svolgimento.
La disposizione individua quindi un limite netto all’applicazione delle attività previste dal disegno di legge per questi ordini di scuola.

