Maternità, rischi a scuola differenziati

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola

Maternità, rischi a scuola differenziati a seconda dell’ordine scolastico e delle mansioni svolte:
come funziona l’interdizione prima e dopo il parto.

 

Recentemente, l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) ha diffuso una nota, la n. 5944 dell’8 luglio 2025, con la quale ha fornito indicazioni operative importanti sull’interdizione dal lavoro ante e post partum delle lavoratrici madri, ai sensi del D.lgs. 151/2001.

Con riferimento, in particolare, alle lavoratrici del comparto scuola, la nota evidenzia specifici rischi che giustificano l’interdizione, differenziati in base all’ordine scolastico e alle mansioni svolte.

Sintesi dei rischi nel comparto scuola

Asili nido e scuola dell’infanzia (educatrici/insegnanti)

Rischi principali:

  • Sollevamento di bambini → movimentazione manuale dei carichi.
  • Contatto stretto con bambini → rischio biologico (malattie esantematiche).
  • Posture incongrue e stazione eretta prolungata.

Provvedimento di interdizione da emettere senza ulteriori valutazioni, per tutto il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.

Scuola primaria (insegnanti)

Rischio prevalente: rischio biologico (es. malattie infettive/epidemie).

Anche in questo caso, interdizione automatica per gravidanza e puerperio fino ai 7 mesi del bambino.

Scuola secondaria (insegnanti)

Rischio possibile: contatto con alunni affetti da malattie nervose e mentali.

È necessaria una verifica specifica (es. dichiarazione del datore di lavoro) sull’effettiva esposizione al rischio prima dell’interdizione.

Personale di sostegno (docente e non docente)

Condizioni critiche da valutare:

  • Ausilio a studenti non autosufficienti → movimentazione carichi, rischio comportamentale (aggressività).
  • Contatto stretto con disabili → rischio biologico.

In base alla valutazione del caso concreto, l’interdizione può coprire gestazione e puerperio fino a 7 mesi.

Periodo estivo (sospensione attività didattica)

Durante la pausa estiva, non si configura rischio lavorativo, perciò non si giustifica l’interdizione se l’attività è sospesa.

Come e chi richiede l’interdizione dal lavoro ante e post partum

L’interdizione dal lavoro può essere richiesta dalla lavoratrice o dal datore di lavoroattraverso apposita istanza da presentare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)competente. La domanda deve essere corredata da:

  • Documento di identità del richiedente;
  • Certificato medico con la data presunta del parto (per l’interdizione anticipata) o certificazione/autocertificazione di nascita (per l’interdizione post partum);
  • Indicazione della mansione svolta;
  • In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, una dichiarazione di impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, con motivazione tecnica legata all’organizzazione aziendale;
  • Stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che evidenzi l’esposizione a rischi per la lavoratrice gestante o puerpera.

L’ITL, ricevuta la documentazione completa, deve emettere il provvedimento entro 7 giorni, valutando se sussistano le condizioni di rischio non eliminabili né gestibili tramite modifica di mansione o orario. In assenza di documentazione completa o in presenza di dubbi, l’Ufficio può avviare accertamenti o ispezioni sul luogo di lavoro per decidere sull’interdizione.

Considerazioni finali

La nota stabilisce che l’interdizione è da ritenersi automatica per molte mansioni nel comparto scuola, specie nei servizi all’infanzia, a tutela della salute della madre e del nascituro. Solo in situazioni borderline (come insegnanti di scuola secondaria o personale di sostegno in alcune condizioni) è prevista una valutazione caso per caso.

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