Elezioni, il DS non può utilizzare il prof in altro plesso della scuola
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola
Elezioni Regionali 2025, la chiusura dei plessi estingue l’obbligo del servizio.
La normativa sul servizio dei docenti.
In questi giorni di votazioni per le elezioni Regionali, in Campania, Puglia e Veneto, molti plessi scolastici sono stati chiusi, quindi sono state sospese le attività didattiche, proprio per utilizzare i locali per le operazioni di voto e poi di scrutinio per eleggere i governi regionali. È utile sapere che per quanto riguarda i docenti assegnati a questi plessi, la disposizione prefettizia, quindi la circolare interna del dirigente scolastico, relativa alla chiusura di alcuni plessi di una scuola, estingue l’obbligo del docente ad assolvere al proprio orario di servizio.
Chiusura plessi scolastici
È utile precisare che la chiusura di una intera scuola o di alcuni plessi della stessa per le operazioni delle votazioni regionali, è equiparata a quella disposta per gravi eventi meteorologici o anche per interventi sismici o di criticità strutturale che precludono al personale e agli studenti l’accesso ai locali. In buona sostanza, nel caso delle elezioni amministrative, sarà una disposizione del sindaco a prevedere la chiusura dei plessi e quindi di cosneguenza il dirigente scolastico comunicherà la sospensione delle attività didattiche del relativo plesso.
Le assenze dei docenti così determinate sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica, di recupero, o considerate dall’Amministrazione come ferie o permessi retribuiti. Si tratta di assenza giustificata dall’interruzione del servizio per una “causa non imputabile al debitore“.
La normativa sul servizio dei docenti
Nel caso della chiusura dei plessi, la norma di riferimento resta l’art. 3, comma 30 dell’O.M. 185 del 30 maggio 1995 che dispone: “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.
Inoltre c’è anche l’art.1256 del codice civile in cui è scritto: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”. Quindi se l’impossibilità di svolgere il servizio da parte di un docente, non è imputabile al docente stesso, ma il servizio viene interrotto a causa di un’eccezionale situazione di mal tempo, da un’ordinanza del sindaco, dall’espletamento di un pubblico concorso svolto nella scuola , dall’insediamento come seggio, nella scuola, per svolgere elezioni politiche e situazioni similari, tale servizio non viene fornito e non deve essere recuperato.
Quindi il combinato disposto dell’art.1256 del codice civile e dell’OM 185/1995, art.3, comma 30, dovrebbe essere la guida normativa da considerare in casi del genere. Per cui sarebbe illegittimo da parte del dirigente scolastico considerare la possibilità di utilizzare in altri plessi aperti della scuola, i docenti già assegnati al plesso chiuso per le elezioni.

