I permessi retribuiti per patologia grave
di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola
I permessi retribuiti per patologia grave, oltre a quelli previsti dal CCNL/scuola.
10 ore aggiuntive ai lavoratori con figlio minore, condizioni per usufruire dei permessi , retribuzione.
Il contratto scuola vigente dispone che il personale scolastico per casi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione. Oltre ai permessi per motivi personali o familiari.
Permessi retribuiti in aggiunta
La legge 106 del 2025, per i lavoratori, sia pubblici sia privati, affetti da patologie gravi come malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado d’invalidità pari o superiore al 74 per cento, ha previsto la possibilità di usufruire di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti.
Riconoscimento alle 10 ore aggiuntive ai lavoratori con figlio minore
Le 10 ore aggiuntive per i permessi previsti dalla legge 106/2025, sono riconosciuti anche ai lavoratori con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado d’invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Condizioni per usufruire dei permessi retribuiti
Le 10 ore di permesso, aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL/scuola, possono essere usufruite, dal primo gennaio del 2026, a condizione che la richiesta sia accompagnata da prescrizione del medicodi medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Retribuzione spettante
Per i permessi delle 10 ore aggiuntive, si applica la stessa disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita. Fermo restante che ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
Sostituzione personale
Per il periodo di assenza, le amministrazioni competenti provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale attingendo dal Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, che è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall’anno 2026.
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