Il docente di sostegno non è un tappabuchi

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola

Il docente di sostegno non può essere utilizzato per sostituire un collega sia curriculare, sia di sostegno.

 

Ogni anno giungono alla redazione richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare il docente di sostegno per sostituire un collega curriculare assente.

Chi è l’insegnante di sostegno

Dal 1975 quando fu introdotta nella scuola, con il decreto 970, la figura del docente di sostegno, a oggi è stata sempre più valorizzata nella misura in cui la sua funzione ha assunto un ruolo distintivo, volto a promuovere la formazione e la crescita dei soggetti disabili e alla promozione, in collaborazione con i docenti operanti nella stessa classe, di un ambiente inclusivo dove tutti gli alunni/studenti convivono e operano in sinergia come comunità.

Compiti dell’insegnante di sostegno

Fermo restante che l’insegnante di sostegno ha una specializzazione specificaadeguata a supportare e a promuovere lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. In questo senso egli è in grado di progettare delle attività adeguate alle esigenze specifiche di ogni singolo soggetto disabile, le cui esigenze sono diverse in relazione al tipo di disabilità.

Utilizzo del docente di sostegno per le supplenze

Alla luce della specializzazione posseduta dal docente di sostegno, la sua funzione è suffragata dal comma 3 dell’art. 13 della legge 104/1992 che garantisce “nelle scuole di ogni ordine e grado, le attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”. Alla luce di tale disposizione di legge utilizzare il docente di sostegno per effettuare supplenze rappresenta non solo una violazione di legge, ma la sottrazione di un diritto costituzionalmente garantito a un soggetto debole, la cui mancanza costituisce una compromissione del percorso educativo del soggetto disabile.
Alla luce dei principi generali sopraesposti rispondiamo alle domande poste dalla nostra lettrice.

Prima domanda

È legittimo impiegare un docente di sostegno per funzioni diverse da quelle previste per l’inclusione scolastica, qualora tali attività non siano funzionali al PEI dell’alunno assegnato?
In merito alla domanda suddetta facciamo espresso riferimento alle linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009 (nota 4274) che testualmente affermano:
“l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto.”

Seconda domanda

È conforme alla normativa sottrarre ore a un alunno con certificazione e PEI per supplire altri docenti di sostegno assenti?
Risposta
Il docente di sostegno non può essere utilizzato come “tappabuchi” sottraendo ore all’alunno a lui assegnato. In questo senso la legge 104/1992 dispone che possono fruire dell’assistenza dell’insegnante di sostegno gli studenti con disabilità riconosciuti dalle Commissioni Mediche dell’ASL in uno “stato di handicap” o in uno “stato di handicap in situazione di gravità”.

Terza domanda

La normativa consente di lasciare un alunno certificato privo del supporto previsto per esigenze organizzative, anche qualora un altro alunno presenti una condizione di maggiore gravità (art. 3, comma 3). La maggiore gravità può comprimere o addirittura annullare i diritti di un altro alunno certificato?

Risposta
In merito molte le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato hanno più volte affermato che non possono essere sottratte delle ore di sostegno a un alunno disabile, nel caso ciò si dovesse verificare, si configurerebbe come violazione del diritto “alle prestazioni stabilite in suo favore, individuate all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e all’efficacia delle terapie.” Fermo restante che il dirigente può nominare un supplente anche senza titolo di specializzazione, qualora non dovesse trovare un docente specializzato.

Quando può essere utilizzato per supplenze

La norma prevede che il docente di sostegno non può essere utilizzato per sostituire altri docenti.

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