Supplenti: ferie, permessi e assenze
di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola
Ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato: ecco cosa c’è da sapere.
Nel mondo della scuola, ogni anno migliaia di docenti vengono assunti con contratti brevi o annuali. Per molti di loro capire come funzionano ferie, permessi e assenze può diventare un labirinto fatto di norme, eccezioni e limiti spesso poco chiari.
Tra sospensioni delle lezioni, orari da rispettare e continui cambi di istituto, conoscere con precisione i propri diritti diventa fondamentale. Eppure, nonostante le regole siano fissate dal CCNL, non tutti sanno come si applicano ai contratti temporanei. È proprio qui che nascono i dubbi più frequenti.
Ferie, permessi e assenze del personale a tempo determinato
Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato ha diritto a specifiche forme di ferie, permessi e assenze, riconosciute dal CCNL 2019/2021 e applicate in proporzione alla durata del rapporto di lavoro. Questo significa che, pur trattandosi di rapporti temporanei, anche i supplenti dispongono di tutele precise, spesso identiche a quelle del personale a tempo indeterminato.
I docenti con contratto fino al 31 agosto, 30 giugno o incaricati per supplenze brevi e saltuarie possono usufruire di giorni di ferie e di diversi tipi di assenze: per malattia, lutto, matrimonio, motivi personali o familiari, oltre ai permessi per concorsi ed esami. Le differenze principali riguardano la durata dei diritti e la retribuzione garantita.
Un insegnante a tempo determinato matura 2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio, da utilizzare preferibilmente durante le sospensioni delle attività didattiche. Il dirigente scolastico può richiedere formalmente che tali giorni vengano fruiti durante le vacanze di Natale, Pasqua o dopo la fine delle lezioni, purché non vi siano in corso scrutini o esami.
Anche le assenze per malattia seguono criteri differenti a seconda del tipo di contratto: chi lavora fino al 30 giugno o 31 agosto ha un diritto più esteso rispetto a chi copre supplenze brevi. In tutti i casi, però, la normativa tutela la continuità del servizio e la maturazione dell’anzianità.
Assenze per malattia del personale a tempo determinato
I docenti con contratto al 31 agosto o al 30 giugno possono assentarsi fino a 9 mesi in un triennio. La retribuzione è piena per il primo mese, al 50% per il secondo e terzo mese, e assente per i successivi sei mesi. Queste assenze non interrompono la maturazione dell’anzianità.
Per i docenti con supplenze saltuarie, il limite è di 30 giorni per anno scolastico, con retribuzione al 50%. Anche in questo caso, il periodo è riconosciuto ai fini dell’anzianità.
Per tutti i supplenti, in presenza di gravi patologie con terapie invalidanti, i giorni relativi non si computano nel periodo di malattia e sono interamente retribuiti.
Permessi per lutto, matrimonio e motivi personali
Il personale temporaneo ha diritto a 3 giorni retribuiti per lutto, riconosciuti per la perdita di coniuge, parenti entro il secondo grado, conviventi o affini di primo grado.
Per il matrimonio spettano 15 giorni consecutivi retribuiti, utilizzabili prima o dopo la data delle nozze.
I docenti con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche possono richiedere 3 giorni retribuiti per motivi personali o familiari. Chi ha supplenze brevi può richiedere fino a 6 giorni non retribuiti.
Permessi per concorsi ed esami
Il personale assunto a tempo determinato ha diritto a permessi non retribuiti per concorsi o esami, fino a un massimo di 8 giorni per anno scolastico, comprensivi dei giorni necessari per trasferimento e viaggio.
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